Cassazione Penale, Sentenza n. 25258/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (mancata consegna delle scritture contabili al curatore, in qualità di liquidatore della Alba s.r.l. dichiarata fallita), deducendo: 1) violazione di legge per mancato accertamento della effettiva consegna dei libri sociali al liquidatore (richiamando l'obbligo previsto dall'art. 2487-bis c.3 c.c.); 2) carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo (assenza di dolo o intenzione di procurare un ingiusto profitto); 3) violazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie alla luce della decisione della Corte Costituzionale n.222/2018 che ha rimosso la durata fissa di dieci anni prevista dall'art. 216 l.f.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo sul terzo motivo. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili come generici e perché costituiscono una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Sul terzo motivo la Cassazione ha accolto la censura: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie (art.216 l.f.) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per la nuova determinazione delle pene accessorie in conformità ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Norme richiamate
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) art. 216, ultimo comma
La disposizione prevedeva originariamente la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie; la Corte Costituzionale (sentenza n.222/2018) ha dichiarato illegittima tale parte, rendendo necessaria la determinazione caso per caso della durata fino a dieci anni.
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) art. 216 comma 1 n.2 e art. 223 comma 1
Norme richiamate in relazione alla fattispecie di bancarotta documentale e alle conseguenze sanzionatorie; la Corte ha valutato i profili di legittimità rispetto alla qualificazione della condotta contestata.
Codice Civile art. 2487-bis comma 3
Prevede l'obbligo per gli amministratori di consegnare i libri sociali ai liquidatori con redazione di verbale; la difesa aveva richiamato l'assenza di tale verbale, ma la Corte ha ritenuto che la mancata consegna e l'omesso controllo possano comunque integrare responsabilità del liquidatore.
Codice Civile art. 2932
Richiama la posizione di garanzia del liquidatore, parificata a quella dell'amministratore nei limiti della liquidazione, giustificando l'adempimento di responsabilità penale per omesso controllo sui libri sociali.
Codice di Procedura Penale art. 606 comma 3
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la censura è generica o mira a una rivalutazione del merito: la Corte ha richiamato tale principio per rigettare i primi due motivi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Dichiarata l'illegittimità dell'art.216 ultimo comma nella parte che fissava la durata delle pene accessorie in dieci anni in modo rigido; la pronuncia ha imposto che la durata sia determinata caso per caso fino al massimo di dieci anni.
Sezioni Unite Cassazione, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha stabilito che la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p., e non rapportata alla durata della pena principale (art.37 c.p.). Ha quindi indicato la modalità di adeguamento delle sentenze successive alla pronuncia costituzionale.
Codice Penale art. 133
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (offensività, grado di colpa, personalità dell'agente, attenuanti, finalità della pena) che devono essere applicati anche nella scelta della durata delle pene accessorie fallimentari.
Codice Penale art. 37
Richiamato per affermare che la determinazione delle pene accessorie non va rapportata automaticamente alla durata della pena principale.
Massime di principio
- In reati di bancarotta documentale il nucleo probatorio deve comprovare non solo la mancata disponibilità delle scritture contabili ma anche, quando rilevante, l'elemento soggettivo; tuttavia le questioni di fatto richiedono specificità nella censura processuale per non essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- Le censure generiche o miranti a una semplice rivalutazione delle prove in fatto sono inammissibili in Cassazione: chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018 e le Sezioni Unite Suraci, le pene accessorie previste dall'art.216 l.f. devono essere determinate caso per caso applicando i criteri dell'art.133 c.p.; la mancata motivazione su questo punto comporta l'annullamento con rinvio.
- Se si contesta la determinazione della pena accessoria è necessario indicare in grado di merito i parametri di individualizzazione richiesti (offensività, colpa, personalità dell'agente, finalità rieducativa) o la mancanza di motivazione del giudice su tali criteri, pena l'inefficacia della censura in Cassazione.
- Quando il ricorso riguarda più motivi, l'accoglimento parziale è possibile: la Cassazione può annullare solo la parte della sentenza incongruente con principi di diritto (es. determinazione delle pene accessorie) e disporre il rinvio per il resto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →