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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39481/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva censure sul giudizio di responsabilità e sulla valutazione delle prove, lamentando anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il reato di evasione, che costituisce il presupposto della decisione di condanna oggetto di ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito, ritenendo la censura inammissibile per genericità e per la natura fattuale delle doglianze.

  • art. 62-bis c.p.

    Il ricorrente contestava anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate dai giudici di merito, quando sia volto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Sono inammissibili le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in affermazioni generiche.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche, se proposta in cassazione senza un concreto confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, non consente un sindacato di merito in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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