Cassazione Penale, Ordinanza n. 39481/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva censure sul giudizio di responsabilità e sulla valutazione delle prove, lamentando anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il reato di evasione, che costituisce il presupposto della decisione di condanna oggetto di ricorso.
art. 131-bis c.p.
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito, ritenendo la censura inammissibile per genericità e per la natura fattuale delle doglianze.
art. 62-bis c.p.
Il ricorrente contestava anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate dai giudici di merito, quando sia volto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Sono inammissibili le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in affermazioni generiche.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche, se proposta in cassazione senza un concreto confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, non consente un sindacato di merito in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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