Sentenza n. 1741/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo endoprocedimentale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, reso nell’ambito della procedura statale di VIA per un impianto eolico PNRR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo a un progetto eolico composto da otto aerogeneratori, deducendo violazione dell’obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione e falsa applicazione della normativa regionale e delle disposizioni del Piano paesaggistico della provincia di Agrigento. Ha inoltre dedotto l’illegittimità degli articoli 64, 51 e 52 delle NTA del Piano paesaggistico, nella parte in cui sarebbero stati interpretati come recanti un divieto generalizzato di installazione di impianti eolici, per contrasto con la normativa europea e nazionale in materia di energie rinnovabili, con l’art. 12 del d.lgs. 387/2003, con il d.lgs. 28/2011 e con il d.m. 10 settembre 2010; in via subordinata, ha censurato l’art. 3 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10 ottobre 2017. In sede decisoria il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di interesse, in ragione della natura infraprocedimentale del parere impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. Nella procedura di VIA statale l’autorità competente ad adottare il provvedimento conclusivo è il Ministero dell’Ambiente, previa acquisizione del concerto dell’autorità competente in materia di beni culturali; il parere della Soprintendenza regionale, reso nella fase istruttoria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 152/2006, ha natura meramente istruttoria e non vincolante. Esso non determina in modo vincolante il contenuto del futuro decreto di VIA e non comporta un arresto procedimentale, poiché l’ordinamento consente di superare eventuali condotte omissive o ostative dell’amministrazione regionale mediante gli strumenti procedimentali previsti, tra cui il silenzio-assenso sul concerto e la conferenza di servizi. Il parere potrà quindi essere contestato soltanto insieme al provvedimento conclusivo di VIA, che al momento della decisione non era stato adottato. Le spese sono state compensate in ragione della rilevazione d’ufficio dell’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006
Nella VIA statale individua il Ministero dell’Ambiente quale autorità competente per l’adozione del provvedimento conclusivo.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del parere della Soprintendenza nella fase istruttoria della procedura di VIA; il parere in esame è stato qualificato come non vincolante e non immediatamente lesivo.
art. 25, comma 2, d.lgs. 152/2006
Prevede l’adozione del provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto dell’autorità competente in materia di beni culturali.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Si applica alle procedure di VIA statale relative a progetti rientranti nel PNRR e conferma che il provvedimento conclusivo è distinto dal parere istruttorio impugnato.
art. 25, comma 3, d.lgs. 152/2006
Richiamato con riferimento ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, nell’ambito delle procedure di VIA di competenza statale PNRR.
art. 17-bis l. 241/1990
La condotta omissiva dell’amministrazione interpellata sul concerto, anche nella tutela di interessi sensibili, può valere come silenzio-assenso decorso il termine previsto.
art. 30 l.r. Sicilia 7/2019
Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano l’istituto previsto dall’art. 17-bis della l. 241/1990.
artt. 14-bis, comma 7, 14-ter e 14-quinquies l. 241/1990
Consentono, secondo il richiamo operato dalla sentenza, di gestire il mancato accordo mediante conferenza di servizi, decisione secondo le posizioni prevalenti e, ricorrendone i presupposti, opposizione dell’amministrazione dissenziente.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché l’atto impugnato non era immediatamente lesivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d’ufficio la questione della possibile inammissibilità per carenza di interesse.
Massime di principio
- Il parere reso da una Soprintendenza nella fase istruttoria di una procedura statale di VIA, quando non sia dotato di efficacia vincolante e non determini un arresto procedimentale, è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e non è autonomamente impugnabile.
- Gli eventuali vizi del parere istruttorio non vincolante devono essere fatti valere unitamente all’impugnazione del provvedimento conclusivo di VIA, al quale può essere imputata la lesione della posizione giuridica del proponente e nel quale possono riflettersi i vizi degli atti preparatori.
- Nella VIA statale l’autorità competente all’adozione del provvedimento finale resta il Ministero dell’Ambiente; il parere istruttorio dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali non vincola, di per sé, la decisione conclusiva.
- La regola della non autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali ammette eccezione quando l’atto sia vincolante e idoneo a imprimere un indirizzo ineluttabile alla decisione finale, oppure quando determini un arresto procedimentale, anche mediante un atto soprassessorio che rinvii indefinitamente il soddisfacimento dell’interesse pretensivo.
- L’assenza o l’eventuale dissenso dell’amministrazione regionale nella fase del concerto non rende necessariamente irreversibile l’esito della procedura di VIA, potendo operare gli istituti del silenzio-assenso e della conferenza di servizi previsti dalla legge.
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