Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 19/12/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rifiutato di applicare la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra due condanne a suo carico: a) sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 27/10/2020 (irrevocabile 05/05/2023) per art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) con pena di anni 8, mesi 10 e giorni 20; b) sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/06/2020 (irrevocabile 02/10/2020) per vari reati (associazione a delinquere, falsità materiale, falsificazione di comunicazioni informatiche, accesso abusivo, frode informatica) con pena di anni 4 e mesi 6. Il ricorrente sosteneva che le condotte erano riconducibili a un unico disegno criminoso, unite dalla finalità comune di conseguire profitti illeciti mediante l'uso di "marchingegni elettronici".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il motivo denunciato fosse, in realtà, una censura sulla logicità e completezza della motivazione e, in parte, un'invocazione di diversa valutazione degli elementi di fatto non consentita in questa sede. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato logicamente l'esclusione della continuazione: le due associazioni avevano territori, compagini e attività diverse (la prima occupata di scommesse clandestine e riciclaggio; la seconda attiva in phishing), senza elemento idoneo a dimostrare un unico disegno criminoso ab origine. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
L'istituto della continuazione richiede l'esistenza di un medesimo elemento intellettivo (un unico disegno criminoso) che abbracci ab origine tutti i fatti; la sola comunanza di finalità di lucro o l'uso di mezzi informatici non è sufficiente a configurare la continuazione se mancano elementi che dimostrino un progetto criminoso unitario.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata nella doglianza; la Corte ha ritenuto che il motivo era in realtà una censura sulla motivazione e non una corretta questione di diritto fondata su art. 671, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso: citata per identificare il tipo di reato contestato nella sentenza calabrese; la presenza di tale reato e del relativo contesto organizzativo è stata considerata dal giudice dell'esecuzione come elemento che distingue la fattispecie dalla vicenda milanese.
art. 616 c.p.p.
Utilizzata dalla Corte per motivare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (c.d. contribuzione alla cassa delle ammende).
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione di un unico disegno criminoso che abbracci ab origine tutte le condotte; non basta la mera presenza di finalità comuni (es. lucro) o l'uso di strumenti analoghi (es. mezzi informatici).
- Elementi rilevanti per escludere la continuazione: differenza di territori operativi, composizione differente delle organizzazioni, ruoli e attività materiali diverse svolte dal medesimo soggetto all'interno dei diversi contesti.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto; le censure devono riguardare errori di diritto o manifesti vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà, carenza motivazionale).
- Se il ricorso si limita a opporsi alla valutazione dei fatti effettuata dal giudice dell'esecuzione o a chiedere una diversa lettura non consentita, può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni per colpa.
- La sola professionalità o la ricorrente capacità tecnica del ricorrente non unificano automaticamente fatti diversi in un unico disegno criminoso: occorrono elementi probatori che colleghino le condotte e le organizzazioni in un progetto unitario.
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