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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31156/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione riguardo alla parametrizzazione dell'aumento ex art. 81 c.p.: il giudice dell'esecuzione ha quantificato l'aumento in dieci mesi per la condanna irrevocabile del 2/3/2017, misura ritenuta dal ricorrente illogica e sproporzionata rispetto all'aumento di soli tre mesi riconosciuto, in altro procedimento, al coimputato Domenico Cosimo Catanzariti; il ricorrente inoltre sostiene che la misura è incongrua alla luce del riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 nel suo caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la metodologia del giudice dell'esecuzione: individuazione della pena più grave, scorporo dei reati riuniti in continuazione e autonoma determinazione degli aumenti per i reati satellite, con motivazione sufficiente in ordine alla gravità del fatto e alla personalità del reo. La Corte ha escluso che la differenza di trattamento rispetto al coimputato costituisca motivo decisivo, trattandosi di vicende processuali distinte. Condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione; disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione complessiva della pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola gli aumenti per il reato continuato; richiede che gli aumenti siano proporzionati, entro i limiti (anche del triplo) e che il giudice motivi in modo adeguato la quantificazione degli aumenti.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Definisce quale sia il reato 'più grave' ai fini della determinazione della pena base: quello per il quale è stata inflitta la pena più grave nel giudizio di cognizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede l'ipotesi di lieve entità per reati in materia di stupefacenti, con effetti mitigatori sulla pena; nel caso il ricorrente aveva visto riconosciuta tale circostanza.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i parametri e criteri (funzione della pena, circostanze) per l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nell'applicazione delle circostanze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del grado di giudizio in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva per la continuazione tra condanne distinte occorre prima scorporare i reati riuniti in cognizione e assumere come base la pena inflitta per il reato ritenuto 'più grave' nel giudizio di cognizione.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione e richiedono motivazione adeguata: più l'aumento è consistente, più approfondita deve essere la motivazione.
  • La semplice comparazione con aumenti dissimili riconosciuti ad altri coimputati non invalida la decisione del giudice se le vicende processuali o personali sono diverse; la disparità va comprovata come ingiustificata e non meramente numerica.
  • L'esistenza di riduzioni per patteggiamento o per la lieve entità deve essere considerata nel computo delle pene e può giustificare differenze tra soggetti diversi.
  • Nei ricorsi avverso la quantificazione dell'aumento occorre focalizzarsi sul mancato rispetto dei parametri di proporzione e sulla carenza motivazionale, non sulla mera discrepanza numerica tra casi differenti.

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