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Sentenza

Sentenza n. 1349/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 177055 del 30.04.2025, notificato in pari data, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/Q/2022/102289 rilasciato in favore del ricorrente; del diniego alla richiesta di subentro nuovo datore di lavoro avanzata dal ricorrente, prot. n. 239262 comunicato in data 13.06.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202503236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 2 dicembre 2022 sulla base del nulla osta e del visto rilasciati per lavoro subordinato, deduceva di essere stato coinvolto in una vicenda di intermediazione illecita, avendo versato somme di denaro all’avvocato intermediario e al datore di lavoro promittente, nella convinzione che fossero dovute per una lecita intermediazione. A causa dei ritardi nella pratica, aveva reperito una nuova occupazione, documentata da comunicazione UNILAV del 14 aprile 2025, contratto, buste paga e dichiarazione del nuovo datore di lavoro interessato al subentro. La Prefettura, con provvedimento del 30 aprile 2025, aveva revocato il nulla osta rilasciato l’11 agosto 2022 e, successivamente, con nota del 13 giugno 2025, aveva negato il subentro del nuovo datore. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina di settore, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Contestava, in particolare, il lungo intervallo tra il rilascio del nulla osta e la revoca, idoneo a consolidare il suo legittimo affidamento, nonché l’omessa considerazione della buona fede, della nuova occupazione stabile e della possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Il giudice ha ritenuto che il lungo tempo trascorso dall’ingresso dello straniero, la sua buona fede e l’avvenuta assunzione da parte di un nuovo datore determinassero una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Prefettura avrebbe dovuto effettuare un concreto bilanciamento degli interessi, considerando la sopravvenuta situazione lavorativa e valutando la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione, anziché applicare automaticamente e meccanicisticamente la revoca e negare il subentro sulla base della mancata previsione generale di tale istituto. L’approccio formalistico è stato ritenuto sproporzionato e irragionevole, poiché finiva per far ricadere sul lavoratore in buona fede conseguenze pregiudizievoli imputabili ad altri e vanificava un percorso di integrazione lavorativa già avviato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impone all’amministrazione, nella gestione della posizione dello straniero, un esercizio non automatico e formalistico del potere, coerente con proporzionalità, ragionevolezza e adeguato bilanciamento degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il nulla osta al lavoro subordinato di uno straniero viene revocato dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso in Italia, l’amministrazione non può procedere in modo automatico e meccanicistico, ma deve considerare la situazione concreta del lavoratore e gli effetti maturati nel tempo.
  • La buona fede dello straniero, il reperimento di una nuova occupazione e l’effettiva assunzione da parte di un diverso datore di lavoro costituiscono sopravvenienze rilevanti che impongono una specifica valutazione amministrativa della possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa.
  • Il diniego del subentro di un nuovo datore di lavoro non può fondarsi soltanto sulla mancata previsione generale dell’istituto, quando tale motivazione determina, senza adeguato bilanciamento, conseguenze sproporzionate sul lavoratore incolpevole.
  • Nella materia dei flussi e del lavoro degli stranieri, l’amministrazione deve bilanciare l’esigenza di controllo della legalità con la tutela dell’affidamento maturato, della buona fede e dell’integrazione lavorativa già avviata, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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