Cassazione Civile, Ordinanza n. 16534/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona fisica contro la società distributrice di energia elettrica per ottenere la rimozione di un traliccio collocato in prossimità di un immobile di sua proprietà. Il tribunale accolse la domanda; la società propose appello. Nel corso del giudizio di secondo grado l'appellato morì. Un suo erede, che nel giudizio era costituito in proprio come difensore della parte originaria, depositò un'istanza di interruzione del processo e la comunicò via PEC all'appellante. La corte d'appello dichiarò l'interruzione e poi estinse il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine trimestrale decorresse dalla PEC dell'erede-difensore. La società ricorrente per cassazione dedusse quattro motivi: (1) che la comunicazione dell'evento non poteva produrre effetti interruttivi perché proveniente da un soggetto che non era il difensore della parte, ma un privato; (2) che l'evento sarebbe stato comunicato quando la causa era già stata trattenuta in decisione, quindi oltre il momento utile ex art. 300 c.p.c.; (3) che l'istanza depositata dall'erede avrebbe dovuto essere qualificata come atto di prosecuzione volontaria del giudizio ex art. 302 c.p.c.; (4) che, comunque, il ritardo nella riassunzione non sarebbe stato imputabile alla società e avrebbe imposto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della corte d'appello, affermando che la PEC inviata dall'erede non costituiva di per sé conoscenza legale dell'evento interruttivo, perché non proveniva dal difensore della parte ma da un soggetto privato e la PEC attesta solo la provenienza tecnica del messaggio, non il rango processuale del contenuto. Tuttavia ha ritenuto che la conoscenza legale dell'evento si fosse comunque realizzata quando la corte d'appello aveva emesso l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, espressamente motivata sul decesso della parte, ordinanza ricevuta dalla società il 21 giugno 2018. Da tale data decorreva il termine trimestrale di riassunzione, sicché il deposito del ricorso in riassunzione del 19 dicembre 2018 era tardivo. Ha inoltre escluso che l'atto depositato dall'erede integrasse una volontà di prosecuzione del processo, poiché il suo contenuto era volto a sollecitare la declaratoria di interruzione. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sulla rimessione in termini, perché non era stata allegata la tempestiva istanza ex art. 153, comma 2, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
La parte può stare in giudizio personalmente; in tal caso, l'evento morte della parte produce effetti interruttivi secondo le regole proprie del processo, ma la comunicazione proveniente da un soggetto privato non vale come conoscenza legale dell'evento per le altre parti.
art. 300 c.p.c.
Il riferimento all'udienza di discussione va inteso come scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.; l'evento interruttivo comunicato nella pendenza di tali termini è idoneo a produrre interruzione.
art. 305 c.p.c.
Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla conoscenza di fatto.
art. 302 c.p.c.
L'atto dell'erede non manifestava la volontà di proseguire il giudizio, ma era volto alla dichiarazione di interruzione; quindi non poteva essere qualificato come prosecuzione volontaria.
art. 153 c.p.c.
La richiesta di rimessione in termini è inammissibile se non risulta tempestivamente e ritualmente proposta la relativa istanza.
art. 190 c.p.c.
La scadenza dei termini per il deposito delle conclusioni scritte segna il limite temporale rilevante ai fini della disciplina dell'interruzione nel caso esaminato.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha ritenuto di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di morte della parte che sta in giudizio personalmente, l'effetto interruttivo opera automaticamente; ai fini della riassunzione conta però solo la conoscenza legale dell'evento da parte dell'altra parte, non una mera conoscenza di fatto.
- La conoscenza legale dell'evento interruttivo deve provenire da atti muniti di fede privilegiata o da provvedimenti del giudice che diano formalmente atto dell'evento; una comunicazione inviata da un privato, anche via PEC, non basta di per sé.
- Ai fini dell'art. 300 c.p.c., il momento utile va individuato fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non nella sola udienza di precisazione delle conclusioni.
- L'atto depositato dalla parte o dai successori va interpretato secondo il suo contenuto effettivo: se mira alla dichiarazione di interruzione, non può essere trasformato in atto di prosecuzione del processo.
- La rimessione in termini per causa non imputabile richiede una specifica e rituale istanza; in mancanza, la censura è inammissibile.
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