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Sentenza

Sentenza n. 12277/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva quanto al ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n.-OMISSIS-, comunicato in data 10 gennaio 2024, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato su INPA – portale del reclutamento il 2 maggio 2023; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi il verbale adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, contenente giudizio definitivo di inidoneità, la relazione psicologica e la scheda di valutazione attitudinale, nonché gli atti relativi alla valutazione resa; quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 aprile 2024: - del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n.-OMISSIS-, comunicato in data 10 gennaio 2024; - del raccoglitore delle prove attitudinali prot. n. -OMISSIS-, n. archivio -OMISSIS-, e del protocollo testologico ivi contenuto; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi il verbale adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, contenente il giudizio definitivo di inidoneità e tutti gli atti relativi alla valutazione resa, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 12 febbraio 2024; quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 maggio 2024: - della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri prot. n.-OMISSIS-, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale; - della relativa graduatoria, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente.

Giustizia amministrativa202403078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la successiva graduatoria finale nella parte in cui non include il ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, comunicato il 10 gennaio 2024, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, tra cui il verbale della Commissione, la relazione psicologica, la scheda di valutazione attitudinale, il raccoglitore delle prove attitudinali e il protocollo testologico. Con successivi motivi aggiunti aveva impugnato anche la determinazione di approvazione della graduatoria finale di merito e la graduatoria, nella parte in cui non riportava il suo nominativo. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 30 marzo 2026, con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. In applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure rivolte contro il giudizio di inidoneità, gli atti della valutazione attitudinale e la graduatoria finale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La declaratoria di improcedibilità può riguardare unitariamente il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti quando la sopravvenuta carenza di interesse si riferisce all'intera controversia.
  • In presenza di una pronuncia meramente processuale per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di giudizio in ragione della natura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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