Sentenza n. 15800/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito a chiusura della procedura di selezione di 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) formata dalla Commissione di esperti in data 29 maggio 2025 non ancora pubblicata dal Gal; - del verbale n. 2 della Commissione di esperti del 29 maggio 2025 contenente gli esiti del colloquio finale; - del verbale n. 1 di insediamento della commissione, di presa d’atto della documentazione di selezione; della verifica di ammissibilità delle domande presentate e di valutazione dei titoli del giorno 8 maggio 2025; - dell’Avviso pubblico n. 2 per la selezione di 1 figura di un Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) modificato su indicazione del Consigliere Bufarini e in particolare con espressa impugnativa di tutte le modifiche apportate rispetto alla bozza di avviso analizzata in data 20 marzo 2025 dal C.d.A., di cui all’art. 3 lett. E e all’art. 6; - del verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal del 24 marzo 2025; - del verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal del 20 marzo 2025 con il quale il Consigliere Bufarini ha sollevato dubbi sulla formulazione del punto E dell’art. 3 dell’avviso asserendo che lo stesso fosse troppo stringente, chiedendo di sottoporre la questione a un legale di fiducia; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, preso atto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente e rilevato che non risultavano opposizioni formali delle parti resistenti. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Atto impugnato: graduatoria finale e atti della selezione per un posto di Responsabile Amministrativo e Finanziario, compreso l'avviso pubblico e i verbali del Consiglio di amministrazione e della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ente selezionatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato la graduatoria conclusiva e gli atti della procedura selettiva per un posto di Responsabile Amministrativo e Finanziario presso il GAL, inclusi l'avviso pubblico n. 2 e le modifiche apportate rispetto alla bozza esaminata dal Consiglio di amministrazione, i verbali consiliari del 20 e 24 marzo 2025 e i verbali della Commissione dell'8 e 29 maggio 2025. Il testo non espone nel merito le censure di legittimità dedotte. Con memoria depositata il 16 aprile 2026, non notificata, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudizio possa essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
In presenza di manifesta improcedibilità, il giudice può definire la causa con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando rileva la manifesta improcedibilità, il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata, motivando con sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo.
Come è indicizzato
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