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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato i dinieghi di definizione agevolata relativi a IRPEG e IRPEF per gli anni 2000, 2001 e 2002, nonché una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRPEF e IVA per il 2001. Sosteneva che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, dovesse considerarsi perfezionato anche dopo il pagamento della sola prima rata, consentendo all'Amministrazione di recuperare le rate successive non versate con interessi e sanzioni. Invocava inoltre l'applicazione analogica delle norme che, per altri tipi di condono, ammettevano l'efficacia della definizione anche in caso di pagamento non integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, sia per la formulazione contraddittoria e generica delle censure motivazionali e dei quesiti di diritto, sia perché comunque infondato nel merito. Ha ribadito che il condono dell'art. 9-bis riguarda una definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti ed è subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto; il pagamento della sola prima rata non perfeziona il condono. Le disposizioni relative ad altri condoni non sono applicabili analogicamente, trattandosi di norme eccezionali. Il secondo motivo, riguardante l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella, è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.

    La definizione si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute, inclusi gli interessi previsti. In caso di pagamento rateale, il versamento della sola prima rata non è sufficiente.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni prevedono, per specifiche forme di condono, l'efficacia della definizione anche senza adempimento integrale.

    Tali previsioni non possono essere applicate analogicamente al condono dell'art. 9-bis, poiché le norme di condono sono eccezionali e non estensibili oltre i casi espressamente regolati.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.

    Le censure devono essere formulate in modo coerente e specifico; una motivazione non può essere contemporaneamente denunciata come mancante e come insufficiente o contraddittoria.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Prevedeva l'obbligo di formulare specifici quesiti di diritto e un momento di sintesi per i vizi motivazionali.

    Applicabile ratione temporis, imponeva quesiti idonei a individuare chiaramente l'errore del giudice di merito e la regola giuridica ritenuta applicabile; quesiti generici o teorici determinano l'inammissibilità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Nel condono dell'art. 9-bis non è necessaria una nuova liquidazione dell'importo, poiché il quantum è già indicato nella dichiarazione integrativa del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)

    La questione relativa all'impugnabilità degli atti della riscossione è stata prospettata dalla ricorrente, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 23 Cost.

    La dedotta violazione del principio di legalità tributaria non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo è risultato assorbito e comunque accompagnato da un quesito inammissibilmente generico.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata è subordinata espressamente o implicitamente all'integrale pagamento, il versamento della sola prima rata non perfeziona il beneficio e l'Amministrazione può negare la definizione e procedere al recupero del dovuto.
  • Le regole previste per altre forme di condono non possono essere estese automaticamente a fattispecie diverse: le norme di condono hanno carattere eccezionale e richiedono un'interpretazione restrittiva.
  • L'eventuale lacuna normativa non consente di applicare per analogia una disciplina più favorevole quando il sistema e la struttura della norma indicano che il beneficio è subordinato all'adempimento integrale.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi e i quesiti devono individuare con precisione l'errore contestato e la regola alternativa da applicare; formulazioni generiche, teoriche o contraddittorie possono comportare l'inammissibilità senza esame sostanziale.
  • In presenza di più motivi, il rigetto o l'inammissibilità della questione principale può rendere assorbite le contestazioni consequenziali relative alla cartella di pagamento.

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