Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 1045/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 1045/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando l'Amministrazione all'erogazione di complessivi € 1.500,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva attivato la Carta né emesso i buoni dovuti. È stata quindi chiesta l'esecuzione del giudicato, la determinazione delle modalità di adempimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento del comando giudiziale. L'Amministrazione è stata ordinata a corrispondere al ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, l'importo complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e obbligo di provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile ottemperanda.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione, integra uno dei presupposti per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione

    La sentenza civile ottemperanda aveva previsto la corresponsione degli accessori secondo la disciplina richiamata.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell'ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia all'amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • In presenza di un comando giudiziale non adempiuto, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione; in mancanza di elementi idonei a comprovare l'adempimento, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare le specifiche misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, fissando un termine ultimativo e indicando l'importo dovuto e le modalità di attribuzione del beneficio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza dell'interessato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.