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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44732/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Lecce che disponeva la consegna del ricorrente all'autorità tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo ai reati di rapina e lesioni personali. Il ricorrente ha contestato esclusivamente la mancata notifica della sentenza al suo difensore di fiducia, sostenendo che la sentenza era stata notificata all'Avv. Mitrangolo il quale aveva operato solo come sostituto d'udienza e non era difensore di fiducia né domiciliatario; a parte tale doglianza procedurale non è stata dedotta alcuna censura nel merito della decisione di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo e che il ricorrente non avesse formulato alcuna richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; in ogni caso la rimessione non sarebbe stata accoglibile. La Corte ha richiamato l'art. 17, comma 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo cui la sentenza pronunciata e letta immediatamente al termine della camera di consiglio equivale a notifica, e ha rilevato che la sentenza era "depositata in udienza", per cui il requisito della "lettura"/notifica era rispettato. La mancata notifica al difensore sostituto non giustifica il superamento dei termini per proporre ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata inoltre inviata alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 6

    la sentenza deve essere pronunciata al termine della camera di consiglio e ne va data immediata lettura

    La pronuncia e la lettura immediata della sentenza al termine della camera di consiglio equivalgono a notifica della decisione anche se le parti non sono presenti; pertanto la deposizione in udienza della sentenza soddisfa il requisito di "notifica" rimovendo l'eccezione per mancata comunicazione al difensore sostituto.

  • art. 175, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rimessione in termini per la proposizione del gravame quando il termine è stato superato per causa non imputabile alla parte; la Corte osserva che il ricorrente poteva chiedere la rimessione ma non l'ha formalmente invocata e, comunque, la richiesta non sarebbe stata accolta.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Previsione procedurale collegata agli adempimenti successivi alla decisione relativa all'esecuzione del mandato di arresto europeo; la sentenza è stata inviata alla Cancelleria per le formalità previste da tale norma.

Massime di principio

  • La lettura immediata della sentenza al termine della camera di consiglio (o il deposito in udienza) è equiparata a notifica: la mancata comunicazione formale a un difensore sostituto non sempre annulla i termini processuali.
  • Se il ricorso è tardivo, la via corretta è chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; tale richiesta deve essere espressa e motivata, altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo è necessario proporre doglianze di merito sulla decisione di consegna per ottenere una cognizione sostanziale; eccezioni meramente procedurali e non adeguatamente formulate possono risultare insufficienti.
  • La presenza di un difensore sostituto in udienza non conferisce automaticamente titolo a contestare la notificazione se la sentenza è stata pronunciata e depositata in udienza; per opporsi efficacemente è necessario dimostrare il concreto pregiudizio e chiedere la rimessione ove possibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende.

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