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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33682/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta complementare di successione, con applicazione della presunzione legale del 10% prevista per denaro, gioielli e mobilia sull'attivo ereditario. La contribuente aveva dichiarato nell'asse ereditario valori riferiti a beni mobili consistenti in crediti di denaro, e la CTP aveva accolto il suo ricorso ritenendo che l'Ufficio avesse erroneamente calcolato la quota presuntiva sul complesso dell'asse ereditario, senza considerare che i beni mobili dichiarati erano già stati analiticamente indicati in misura superiore al 10% presuntivo. La CTR aveva confermato tale impostazione, escludendo l'operatività della presunzione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 9, comma 2, e 33 del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che la presunzione legale si applica ai beni indicati dalla norma e che, nel caso di specie, non si trattava di denaro in senso fisico ma di crediti di denaro, non idonei a escludere la disciplina dell'art. 9.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990 mira a colpire denaro, gioielli e mobilia facilmente occultabili e che essa non opera quando l'erede dichiari, per tali categorie, un importo pari o superiore a quello presunto; tuttavia, la norma riguarda il denaro come bene oggetto di proprietà del de cuius, non i crediti di denaro, che restano disciplinati dall'art. 18 del medesimo decreto. Poiché nella fattispecie dichiarata vi erano crediti e non denaro contante, la CTR ha errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 9. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990

    "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario"

    La presunzione legale riguarda denaro, gioielli e mobilia facilmente occultabili; non opera quando il dichiarato per tali voci è pari o superiore alla soglia presunta, ma si riferisce al denaro come bene di proprietà del defunto, non ai crediti di denaro.

  • art. 18 d.lgs. 346/1990

    Richiamato per distinguere i crediti di denaro dall'ambito applicativo della presunzione di cui all'art. 9, comma 2.

  • artt. 1834 e 1852 c.c.

    Richiamati per affermare che il saldo di un deposito bancario o di un conto corrente costituisce un credito del cliente verso la banca, non una proprietà del denaro depositato.

  • art. 769 c.p.c. e segg.

    Richiamato solo per evidenziare che la ratio della presunzione è evitare l'occultamento di beni non agevolmente riscontrabili in inventari precedenti.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 346/1990 opera come strumento antielusivo per ricondurre nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia di facile occultamento, e non può essere esclusa solo per il fatto che il contribuente abbia dichiarato una voce analoga, se questa non corrisponde al bene normativamente considerato.
  • Ai fini successori, il denaro depositato in banca o giacente su un conto corrente non integra denaro in senso materiale, ma un credito del de cuius verso l'istituto di credito; pertanto, non rientra nella presunzione dell'art. 9, comma 2, bensì nella disciplina dei crediti ereditari.
  • La dichiarazione analitica di crediti di denaro non equivale alla dichiarazione di denaro, gioielli o mobilia ai fini dell'esclusione della presunzione legale prevista per l'imposta di successione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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