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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21833/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società musicale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio per plagio musicale: il tribunale ha accertato che il brano "On va s'aimer" costituiva plagio, limitatamente alla melodia del ritornello, dell'opera "Une fille de France", e ha condannato in solido i soggetti coinvolti nello sfruttamento dell'opera al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché all'inibitoria dell'ulteriore sfruttamento. In fase successiva è stata discussa solo la liquidazione del quantum debeatur. La corte d'appello aveva ridotto il risarcimento applicando un abbattimento del 15% per i costi di promozione e del 5% per l'apporto autonomo della notorietà dell'interprete, senza ulteriori riduzioni per la diversa diffusione e il diverso successo commerciale delle opere. I ricorsi in cassazione censuravano, da un lato, l'erroneità della liquidazione e la portata del giudicato sull'an debeatur; dall'altro, l'inclusione di utili riferiti a terzi/consociate, il periodo temporale considerato, la solidarietà passiva e la sussistenza del danno non patrimoniale. I controricorrenti e ricorrenti incidentali, specularmente, contestavano soprattutto la detrazione del 15% per costi e del 5% per la fama dell'interprete, oltre alla mancata considerazione della diversa diffusione e del diverso successo delle due opere. La Corte di cassazione ha affermato i criteri applicabili alla retroversione degli utili in materia di diritto d'autore: occorre depurare i ricavi sia dei costi sostenuti sia del contributo autonomo al successo dell'opera, e il giudice del merito deve operare tali apprezzamenti sulla base di elementi concreti e, se del caso, di c.t.u. e presunzioni. Ha inoltre precisato che il criterio del prezzo del consenso è solo soglia minima e non vincola a ridurre il risarcimento in applicazione congiunta e automatica con la retroversione degli utili.

La decisione

La Corte ha accolto alcuni motivi di ricorso e di ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviando alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova liquidazione del danno conforme ai principi enunciati. In particolare, ha ritenuto fondati i motivi relativi: alla necessità di considerare, nella retroversione degli utili, l'autonomo contributo al successo dell'opera e il diverso successo commerciale delle due canzoni; alla non corretta utilizzazione della nozione di fatto notorio per i costi di promozione; e ad alcuni profili connessi alla liquidazione equitativa. Sono stati invece respinti o dichiarati inammissibili gli altri motivi. La Corte ha formulato principi di diritto secondo cui la retroversione degli utili deve essere depurata dei costi e dei fattori estranei al plagio, e il giudice deve utilizzare criteri oggettivi per la loro determinazione. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 158 l. 22 aprile 1941, n. 633

    La norma sul risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore richiede la liquidazione del lucro cessante secondo equo apprezzamento, mediante il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto o, in via forfettaria, del prezzo del consenso; la retroversione degli utili è un parametro di liquidazione equitativa e non un automatismo di riversamento integrale dei ricavi.

  • art. 1223 c.c.

    Richiede la necessaria derivazione causale immediata e diretta tra illecito e pregiudizio; anche nella retroversione degli utili occorre depurare i ricavi da costi e da fattori estranei causalmente non imputabili al plagio.

  • art. 1226 c.c.

    Legittima la liquidazione equitativa del danno; il giudice di merito può stimare costi e contributi al successo con criteri equitativi, ma sulla base di elementi oggettivi e verificabili.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso del fatto del danneggiato rileva nei limiti della disciplina del nesso causale e dell'aggravamento del danno; l'eccezione deve essere tempestiva quando si tratti di aggravamento e non di concorso causale.

  • art. 2043 c.c.

    L'art. 158 l. aut. è ricostruito come speciale espressione della responsabilità aquiliana, con onere di provare il danno e il nesso causale nei limiti della fattispecie concreta.

  • art. 2055 c.c.

    La solidarietà passiva sussiste quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, anche con condotte autonome e con titoli di responsabilità diversi.

  • art. 2056 c.c.

    Il lucro cessante va valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso, richiamando i criteri di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c.

  • art. 2059 c.c.

    Sono risarcibili anche i danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d'autore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il danno grava sull'attore, ma chi invoca la detrazione dei costi o l'apporto autonomo al successo deve fornire elementi concreti, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sull'an debeatur preclude la riesame delle questioni già decise, ma non impedisce la successiva liquidazione del quantum nei limiti non coperti dal giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'intangibilità del giudicato interno formatosi sulla decisione definitiva sull'an.

  • art. 345 c.p.c.

    Le eccezioni nuove in appello sono precluse; la questione del concorso colposo del creditore è stata ritenuta inammissibile quando proposta tardivamente.

  • art. 351 c.p.c.

    L'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha natura cautelare e non vincola il giudice della decisione di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiesto un onere di specificità del ricorso per cassazione, con indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La nozione di fatto notorio è interpretata restrittivamente; non può essere utilizzata per desumere apoditticamente percentuali di costi prive di riscontri probatori.

  • art. 116 c.p.c.

    L'inosservanza dell'ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come argomento di prova.

  • art. 117 c.p.c.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità solidale dei coobbligati.

  • art. 80 l. 22 aprile 1941, n. 633

    Richiamato dalle parti con riguardo ai diritti dell'interprete, ma la Corte chiarisce che tali diritti non escludono la rilevanza del contributo dell'interprete come fattore di moderazione dei profitti restitutibili.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione di documenti può essere valutato ai fini probatori se la parte non vi ottempera.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per osservare che la riproposizione di un errore di diritto già chiarito può integrare colpa grave.

  • reg. CE n. 44 del 2001, art. 2

    La regola di competenza riguarda la giurisdizione/competenza internazionale e non incide sul criterio di quantificazione degli utili da retrovertire.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili non impone di riversare integralmente tutti i ricavi ottenuti dal responsabile, perché occorre depurarli sia dei costi sostenuti sia della quota di utile non causalmente riferibile al plagio.
  • Il giudice, nel liquidare equitativamente il danno ex art. 158 l. aut., deve ancorare la stima a elementi concreti e oggettivi; la mera invocazione di percentuali astratte o di fatti notori non basta se non sorretta da prove o da una c.t.u. adeguata.
  • L'autonomo contributo al successo commerciale dell'opera da parte dell'interprete o degli autori responsabili può giustificare una riduzione degli utili da restituire, ma tale riduzione deve essere motivata in modo coerente e proporzionato alle risultanze istruttorie.
  • La diversa diffusione, il diverso pubblico e il diverso successo commerciale delle opere in comparazione non sono irrilevanti nella quantificazione del danno da plagio, perché incidono sulla quota di utili causalmente attribuibile all'illecito.
  • Il criterio del prezzo del consenso costituisce una soglia minima della liquidazione del lucro cessante, ma non vincola il giudice a ridurre automaticamente il risarcimento quando si applichi il criterio più ampio della retroversione degli utili.
  • Il giudicato formatosi sull'an debeatur preclude il riesame delle questioni già decise sull'esistenza dell'illecito e dei suoi presupposti, ma non esonera il giudice del rinvio dal compiere la specifica liquidazione del quantum nei limiti rimasti aperti.
  • La nozione di fatto notorio va applicata restrittivamente e non può sostituire la prova sui costi o su altri dati economici rilevanti per la liquidazione del danno.
  • La solidarietà tra più responsabili del plagio sussiste anche se le rispettive condotte siano autonome o si collochino in ruoli diversi, purché concorressero al medesimo evento dannoso.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreSpese di liteRicorso per cassazione
RamiContrattiResponsabilità civileProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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