Cassazione Penale, Ordinanza n. 20836/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Ha applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per furto aggravato confermata in appello resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna per furto aggravato per aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Dalla motivazione emerge che la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello era stata pronunciata il 2 luglio 2024 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, c.p.p.; il deposito è avvenuto tempestivamente; pertanto il termine per impugnare decorreva dal 30 settembre 2024 ex art. 585, comma 2, lett. c, c.p.p., con termine di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p., aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per il difensore dell'imputata giudicata in assenza. Il termine è scaduto il 29 novembre 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 13 dicembre 2024.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, c.p.p.
Il termine assegnato per il deposito della motivazione della sentenza di appello funge da dies a quo per il calcolo del termine per impugnare, una volta che la sentenza sia stata depositata tempestivamente.
art. 585, comma 2, lettera c, c.p.p.
La decorrenza del termine per impugnare, in caso di deposito tempestivo della motivazione, si calcola dalla scadenza del termine fissato per il deposito.
art. 585, comma 1, lettera c, c.p.p.
Il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Al termine ordinario si aggiungono 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 4.000 euro alla Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine perentorio calcolato dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, se il deposito è avvenuto tempestivamente.
- Nel calcolo del termine per impugnare occorre sommare al termine ordinario anche l'eventuale proroga prevista per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, quando ne ricorrano i presupposti.
- La tardività dell'impugnazione è rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura in sede di legittimità, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, resta ferma la decisione di merito pronunciata nei gradi di merito precedenti.
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