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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25271/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che aveva accolto l'appello del contribuente e dichiarato nulla la cartella di pagamento per vizi della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La pretesa riguardava euro 17.544,27 iscritti a ruolo a seguito di avviso con cui l'Ufficio aveva contestato un maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale per l'anno 2003. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 3, comma 4, d.l. 261/1990, sostenendo: che la notifica dell'avviso sarebbe avvenuta presso il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione reddituale, da ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica; che la ricezione da parte di un soggetto diverso non escluderebbe la validità della notifica, potendo rientrare nel concetto di "persona di famiglia"; che per l'avviso di accertamento parziale non sarebbe necessaria la raccomandata informativa (CAN).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per novità della questione e difetto di autosufficienza, la censura relativa all'asserita coincidenza dell'indirizzo di notifica con il domicilio fiscale indicato in dichiarazione, poiché dalla sentenza impugnata non emergeva che tale questione fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e il ricorso non riproduceva né allegava l'atto difensivo rilevante. Ha inoltre osservato che, una volta accertata in fatto dalla CTR l'erroneità dell'indirizzo di notifica rispetto alla residenza anagrafica del contribuente, restavano assorbiti gli ulteriori profili sulla ricezione dell'atto da parte di persona di famiglia e sulla mancata spedizione della CAN, poiché entrambi presupponevano la correttezza dell'indirizzo utilizzato. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973

    sono invocati dall'Agenzia per sostenere la correttezza della notificazione dell'avviso al domicilio fiscale e la disciplina della notifica degli atti tributari

  • art. 3, comma 4, d.l. n. 261/1990

    è richiamato per sostenere che per gli avvisi di accertamento parziale la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non richiederebbe la CAN

  • art. 139 c.p.c.

    è richiamato dall'Agenzia nel sostenere che il concetto di persona di famiglia comprende parenti e affini del destinatario

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne esclude l'applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • Cass. n. 11934 del 2021

    citata a sostegno del principio secondo cui la novità della questione in cassazione rende inammissibile la censura

  • Cass. n. 17831 del 2016

    citata a sostegno del principio di autosufficienza e del divieto di dedurre questioni nuove in cassazione

  • Cass. n. 23766 del 2013

    citata per il medesimo principio sull'onere di allegazione della previa deduzione della questione

  • Cass. n. 1435 del 2013

    citata per il medesimo principio sull'onere di specifica indicazione degli atti di merito

  • Cass. n. 17253 del 2009

    citata per il principio di autosufficienza del ricorso

  • Cass., Sez. 6 - L, ord. n. 1778 del 29/01/2016

    citata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 all'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non emergente dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nei gradi di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone alla parte di indicare e riprodurre, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali e le difese di merito rilevanti per dimostrare la tempestiva proposizione della questione.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'erroneità dell'indirizzo di notifica di un avviso presupposto rispetto al domicilio fiscale/residenza del destinatario, restano assorbite le doglianze che presuppongono la validità di quell'indirizzo, come quelle relative alla consegna a persona di famiglia o all'omissione della raccomandata informativa.
  • La validità della notifica dell'atto presupposto è questione decisiva per la sorte della cartella derivata: se la notifica dell'avviso è viziata, la cartella può essere travolta per invalidità derivata.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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