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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13686/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio un ingegnere, assumendo che avesse errato nella progettazione dell'impianto fognario a servizio dell'edificio, con conseguenti problemi di smaltimento delle acque reflue e necessità di pulizia della condotta e dei pozzetti, oltre che di rifacimento e ripristino dell'impianto. In primo grado il tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione dopo una sospensione del rappresentante del condominio; il condominio aveva appellato sostenendo la tempestività della riassunzione e riproponendo le domande di merito. La corte d'appello aveva accolto l'appello quanto al rito, escludendo l'estinzione, ma aveva poi rigettato nel merito la domanda risarcitoria ritenendo non provata la responsabilità professionale del tecnico, valorizzando l'assenza di accertamento tecnico preventivo o di prova adeguata dello stato dei luoghi dopo l'attività professionale, nonché l'inidoneità di foto e testimonianze. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione censurando la condanna alle spese, sostenendo che, essendo stato accolto l'appello solo sul rito e rigettate le domande di merito, non poteva essere considerato soccombente anche nel secondo grado. Il condominio ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha contestato la mancata revisione della statuizione sulle spese di primo grado, divenuta priva di fondamento dopo la riforma della declaratoria di estinzione; con il secondo motivo ha censurato il rigetto nel merito della pretesa risarcitoria, deducendo violazione delle regole sulla prova e una indebita svalutazione delle risultanze peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale del condominio, confermando che la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente il rigetto della domanda risarcitoria e che non vi era stata inversione dell'onere della prova né un vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o 2697 c.c., trattandosi in realtà di contestazione della valutazione del materiale istruttorio. Ha invece accolto l'unico motivo del ricorso principale del professionista e il primo motivo del ricorso incidentale del condominio, rilevando che, una volta riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l'estinzione del giudizio e deciso il merito, la corte d'appello avrebbe dovuto procedere a una nuova e autonoma regolazione delle spese dell'intero giudizio secondo il criterio dell'esito complessivo della lite, senza limitarsi a confermare la statuizione sulle spese del tribunale fondata su un presupposto processuale poi venuto meno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza, valutato in relazione all'esito complessivo della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese presuppone una corretta individuazione della soccombenza e una nuova statuizione sul punto dopo la riforma della decisione.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza impone il riesame anche della statuizione sulle spese quando il suo presupposto sia caduto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente perché non era denunciato l'uso di prove non introdotte o il travisamento di prove legali, ma solo un dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione della norma, perché la censura mirava solo a contestare la ponderazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme asseritamente violate in relazione alla consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisasse un errore decisorio sul punto.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una critica alla valutazione delle risultanze peritali.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata accertata inversione dell'onere della prova; la corte territoriale si è limitata a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge sono state, in sostanza, qualificate come mere contestazioni di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente principale ha ricondotto la doglianza sul regime delle spese a un vizio processuale.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado e decide la causa nel merito, deve procedere a una nuova e autonoma regolazione delle spese dell'intero giudizio, valutando la soccombenza in base all'esito complessivo della lite e non solo a quello del singolo grado.
  • La statuizione sulle spese di primo grado non può essere semplicemente mantenuta ferma se il presupposto processuale su cui era fondata viene meno per effetto della riforma in appello.
  • La compensazione, totale o parziale, delle spese è consentita solo dopo la corretta individuazione della parte soccombente e richiede comunque una nuova regolazione delle spese, non potendo conservarsi una condanna costruita su un presupposto ormai superato.
  • La censura che, sotto l'apparente veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o 2697 c.c., miri in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, salvo che si denunci l'uso di prove non dedotte o la violazione di prove legali.
  • In tema di responsabilità professionale, la parte attrice deve fornire la prova del nesso tra la condotta del professionista e il danno lamentato; se l'accertamento tecnico è reso inattendibile o impossibile da modifiche sopravvenute dello stato dei luoghi, il giudice può ritenere non raggiunta la prova della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteResponsabilità professionaleProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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