Sentenza n. 2256/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 288/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 21 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l'importo complessivo di 2.500 euro, oltre alle spese di lite. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il giudice adito, il provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio; conteneva soltanto la delega a difendere nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio. La questione processuale è stata sottoposta al contraddittorio mediante rilievo in udienza, ma il Collegio ha escluso la necessità dell'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura deve consentire di individuare specificamente oggetto del ricorso, parti e autorità giudiziaria. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa all'apposizione in calce o a margine del ricorso solo quando il rapporto documentale unitario consenta di collegarla inequivocabilmente all'atto e alla controversia; tale eccezione non opera per una procura cartacea generica, successivamente trasformata in copia informatica e allegata a un ricorso nativo digitale. Il deposito telematico congiunto non supplisce all'assenza, nella procura, di elementi identificativi della controversia e non dimostra che essa sia stata conferita prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 avrebbe confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, recante elementi sufficienti a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale, oppure, qualora la questione emerga dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura apposta in calce ai fini del collegamento telematico e dell'autentica, ma non elimina la necessità che una procura redatta su foglio separato contenga elementi idonei a identificare la specifica controversia e non dimostra da sola la preesistenza della procura alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria preesistenza della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria dei difetti della procura non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto una soluzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
L'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica la richiesta di un adempimento specifico e prudente nella predisposizione della procura speciale.
art. 24 Cost.
La disciplina del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio è funzionale alla tutela del diritto di difesa, ma tale possibilità si considera rinunciata quando il difensore non partecipa all'udienza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, in termini funzionali, l'autorità giudiziaria, l'oggetto del ricorso e le parti; una procura generica redatta su foglio separato non soddisfa tale requisito.
- L'allegazione telematica, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea non rende automaticamente la procura speciale valida né consente di presumere che essa sia stata conferita prima o contestualmente alla redazione del ricorso.
- La considerazione della procura come apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico assolve alle esigenze di collegamento documentale e autenticazione, ma non sostituisce il requisito sostanziale della specificità della procura né prova la sua anteriorità rispetto al ricorso.
- La mancanza o inidoneità della procura speciale, quando richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., dovendo il requisito sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per un vizio della procura quando, al momento della notificazione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi conoscibili e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
- L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non opera quando i difensori, pur ritualmente convocati, non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire.
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