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Sentenza

Sentenza n. 5733/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) dell’ordinanza 3/4/2026, n. 93 del Sindaco del Comune di Vico Equense, contingibile ed urgente, di “messa in sicurezza/ripristino della muratura di contenimento in tufo del fondo catastalmente individuato al fg. 16 p.lla 83” con invito a “presentare ad intervento eseguito certificazione di messa in sicurezza e di eliminato pericolo a firma di tecnico abilitato”; b) di tutti gli altri atti ad essa preordinati, connessi e consequenziali, fra i quali il verbale del 31.3.2026 effettuato da personale del Comando di Polizia Municipale, congiuntamente a personale tecnico comunale, col quale sarebbe stato accertato che “la parte sommitale della muratura di contenimento in tufo del fondo indicato al fg. 16 p.lla 83 risulta in cattivo stato manutentivo, in particolare la parte sommitale risultava pericolosamente inclinata verso l’asse verticale”.

Giustizia amministrativa202604742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Vico Equense che ordinava la messa in sicurezza e il ripristino della parte sommitale della muratura di contenimento in tufo, oltre alla successiva presentazione di una certificazione tecnica di eliminazione del pericolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 3 aprile 2026, n. 93, e gli atti presupposti, contestando l’ordine di riparare la parte sommitale del muro di contenimento in tufo riferito al fondo catastalmente individuato al foglio 16, particella 83. Ha dedotto che il Comune non aveva accertato la proprietà del muro né la propria responsabilità per il dissesto; che le condizioni del manufatto erano riconducibili a infiltrazioni provenienti dal sovrastante fondo condominiale e a ruscellamenti di acque meteoriche non regimentate, anche dalla strada comunale, fenomeni pregressi e multifattoriali; che l’ordinanza non aveva affrontato le cause del dissesto e non aveva previsto interventi idonei a rimuoverle; e che, considerata la risalenza della situazione e l’assenza di una dimostrazione dell’attualità o dell’aggravamento del pericolo, non ricorrevano i presupposti per il ricorso al potere contingibile e urgente. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sproporzione e inadeguatezza della misura, già contestati in relazione a una precedente ordinanza riguardante il medesimo manufatto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto applicabili anche al nuovo provvedimento le ragioni già poste a fondamento della sentenza n. 2537 del 26 aprile 2023, relativa a una precedente ordinanza sul medesimo muro: mancato accertamento della proprietà e della responsabilità del ricorrente; omesso esame delle cause del dissesto, comprese le infiltrazioni e la mancata regimentazione delle acque; mancata dimostrazione che la riparazione del muro, senza rimuovere tali cause, fosse idonea e necessaria a eliminare il pericolo; e mancata giustificazione dell’attualità della situazione di pericolo a fronte della sua risalenza e della sua genesi multifattoriale. Il Comune, pur costituito, non ha svolto difese né prodotto elementi idonei a smentire i fatti allegati o a dimostrare di avere colmato le carenze istruttorie e motivazionali già rilevate. Il TAR ha quindi posto tali fatti a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ha condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500, oltre accessori di legge, per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

    La manifesta fondatezza del ricorso consente la decisione in forma semplificata, con motivazione sintetica che richiami il punto risolutivo o un precedente conforme.

  • artt. 60 e 74 c.p.a.

    Rilevato che, all’odierna camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, sussistendo inoltre i presupposti di legge;

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura e ricorrenti i presupposti di legge.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    I fatti dedotti dal ricorrente, in quanto non specificamente contestati dalla parte costituita, possono quindi essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

    I fatti allegati dal ricorrente e non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede che l’amministrazione accerti e motivi l’esistenza di un pericolo attuale al momento dell’adozione e l’idoneità della misura a rimuoverlo; il decorso del tempo, da solo, non consuma il potere, ma la risalenza del pericolo deve essere valutata insieme agli elementi che ne dimostrino l’attualità.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente che imponga al privato interventi su un manufatto deve essere sorretta da un’istruttoria sulla proprietà e sulla responsabilità del destinatario, nonché sulle cause del dissesto, quando tali aspetti siano rilevanti per individuare il soggetto tenuto a intervenire.
  • La misura urgente deve essere proporzionata e concretamente idonea a conseguire lo scopo: se il pericolo dipende anche da cause esterne o multifattoriali, imporre la sola riparazione del manufatto, senza affrontare le cause che continuano a produrre il pregiudizio, può risultare inadeguato e non strettamente necessario.
  • I fatti allegati dal ricorrente e non specificamente contestati dall’amministrazione costituita possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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