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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21407/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un interpello disapplicativo presentato da una società per ottenere, con riferimento al periodo d'imposta 2011, la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società in perdita sistematica di cui all'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva impugnato il diniego; in primo grado la CTP aveva ritenuto l'atto non autonomamente impugnabile e aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la CTR aveva invece riconosciuto l'impugnabilità del provvedimento e accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente convergenti: violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto impugnabile un atto non incluso nell'elenco degli atti impugnabili, e nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la CTR ravvisato un interesse ad agire del contribuente idoneo a sorreggere l'impugnazione. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 2634/2023), la risposta negativa a un interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se non espressamente contemplato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché rende conoscibile al contribuente una pretesa tributaria ben individuata e fonda un interesse ex art. 100 c.p.c. a ottenere una pronuncia che consolidi in modo non più modificabile la propria posizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è richiamata come base dell'interpello disapplicativo finalizzato a ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società in perdita sistematica.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elenco degli atti impugnabili non è ritenuto preclusivo rispetto alla sindacabilità del diniego di interpello disapplicativo, quando esso comunichi una pretesa tributaria definita.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è ravvisato nella necessità del contribuente di ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa fiscale manifestata nel diniego.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il diniego dell'amministrazione a un interpello disapplicativo è impugnabile quando, pur non essendo espressamente previsto dall'elenco degli atti impugnabili, manifesti al contribuente una specifica e attuale pretesa tributaria.
  • L'impugnabilità di un atto tributario non dipende in modo esclusivo dalla sua formale inclusione nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, se l'atto incide concretamente sulla sfera giuridica del contribuente e rende necessario un controllo giurisdizionale immediato.
  • Sussiste interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. quando il contribuente, ricevuto il diniego su interpello disapplicativo, abbia bisogno di una pronuncia stabile e non più modificabile sulla legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
  • La censura che contesti insieme l'impugnabilità dell'atto e l'interesse ad agire può essere trattata unitariamente quando le due doglianze investano il medesimo profilo decisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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