Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09490/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice, già addetta per gli anni 2018 e 2019 a un appalto di servizi socio-assistenziali affidato da un Comune a un'ATI di cui faceva parte una cooperativa sociale, aveva agito per ottenere il pagamento di crediti retributivi e del TFR asseritamente non corrisposti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda contro la cooperativa e rigettato quella contro il Comune. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per gran parte delle retribuzioni richieste, salvo una residua voce, e aveva poi condannato in solido Comune e cooperativa al pagamento di una somma minima, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. La ricorrente ha censurato soltanto la statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per compensazione in assenza dei presupposti di legge; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione; ha inoltre sostenuto che la compensazione in primo grado nei confronti della cooperativa, in mancanza di appello incidentale di quest'ultima, integrasse pronuncia ultra petita ex art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato la compensazione richiamando l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, motivazione ritenuta esistente e idonea a superare il minimo costituzionale. Ha ribadito che la valutazione sulla compensazione delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio della soccombenza o per motivazione illogica o incoerente, evenienze non ravvisate nel caso. Ha escluso anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la parziale riforma della sentenza di primo grado travolge il capo relativo alle spese. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese poiché le parti intimate non si sono costituite, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge; qui invocato contro la statuizione sulle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la deduzione di nullità della sentenza o del procedimento; qui invocato per motivazione apparente e asserita violazione processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei limiti previsti dalla legge e secondo valutazione del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiede una motivazione esistente e non meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiama il requisito costituzionale del minimo di motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    il capo sulle spese è travolto dalla parziale riforma della sentenza impugnata; non vi è ultrapetizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di ricorso respinto/inammissibile, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il potere di compensazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del rispetto del principio di soccombenza e dell'assenza di motivazione illogica o incoerente.
  • La motivazione che richiami un contrasto tra orientamenti giurisprudenziali di merito può integrare una ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, purché la giustificazione sia effettiva e non meramente apparente.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: la censura è ammissibile solo se la motivazione manchi del tutto, sia apparente o presenti radicali vizi di coerenza logica.
  • La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese relativo alla decisione riformata, con conseguente possibilità per il giudice di appello di ridisciplinarlo senza necessità di appello incidentale della controparte.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice d'appello provveda sulle spese in conseguenza della riforma, totale o parziale, della decisione di primo grado.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.