Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 7086 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Mutuo fondiario per ristrutturazione concesso da Ente previdenziale a proprio dipendente - Imposta sostitutiva - Compete sulla base di valutazione caso per caso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro pari a 4.672,50 euro, emesso in relazione a un mutuo fondiario di 150.000 euro concesso dall’ENPAM per la ristrutturazione dell’immobile. Nel contratto era stata applicata l’imposta sostitutiva dello 0,25% prevista dagli artt. 15, 17 e 18 del d.P.R. 601/1973 e dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 220/2004. L’Agenzia sosteneva che l’agevolazione per i mutui concessi da enti previdenziali riguardasse esclusivamente l’acquisto di abitazioni, e non la loro ristrutturazione. Il contribuente sosteneva invece che, quando la ristrutturazione trasforma radicalmente l’immobile fino a creare una nuova unità abitativa, essa sia sostanzialmente assimilabile all’acquisto e debba ricevere lo stesso trattamento fiscale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l’esclusione assoluta dei mutui per ristrutturazione dal regime dell’imposta sostitutiva determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra mutui concessi da banche e mutui concessi da enti previdenziali. L’agevolazione non opera automaticamente per ogni ristrutturazione, ma deve essere valutata caso per caso. È sufficiente, in particolare, che l’intervento sia idoneo a trasformare l’immobile in una nuova unità abitativa, strutturalmente e funzionalmente diversa da quella originaria. Nel caso concreto, l’importo del mutuo, l’assenza di contestazioni specifiche dell’Ufficio sulle opere e la valutazione del notaio rogante hanno portato la Commissione a ritenere integrato tale requisito. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Artt. 15, 17 e 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti a medio e lungo termine, in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

    Il regime sostitutivo si applica ai finanziamenti a medio e lungo termine, anche quando destinati alla ristrutturazione di immobili, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina.

  • Art. 2, comma 1-bis, del d.l. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge n. 257/2004

    Estensione del regime alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e iscritti.

    La disposizione deve essere interpretata in modo non discriminatorio: il riferimento all’acquisto può comprendere anche una ristrutturazione radicale che determini la creazione o trasformazione sostanziale di una nuova unità abitativa.

  • Art. 16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136/2018

    Le parti possono utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità utilizzata dalla controparte o nel primo grado.

    È stata ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello notificato via PEC, poiché il processo tributario telematico può essere utilizzato anche quando il primo grado si sia svolto in modalità analogica.

  • Art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiamato in relazione alla nozione di ristrutturazione edilizia

    Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

    La nozione edilizia di ristrutturazione può ricomprendere interventi radicali, capaci di modificare struttura, destinazione e identità economico-funzionale dell’immobile.

Massime di principio

  • Il mutuo per ristrutturazione concesso da un ente previdenziale non è automaticamente escluso dall’imposta sostitutiva: occorre verificare concretamente la natura e gli effetti delle opere.
  • L’agevolazione può spettare quando la ristrutturazione produce una nuova unità abitativa o trasforma l’immobile in modo sostanziale, strutturale e funzionale, rendendolo economicamente assimilabile a un immobile acquistato.
  • La semplice manutenzione, il risanamento conservativo o gli interventi meramente migliorativi non sono necessariamente sufficienti: il requisito decisivo è la trasformazione dell’organismo edilizio e non il solo fatto che il mutuo sia destinato a lavori.
  • L’Amministrazione finanziaria deve contestare in modo specifico la natura delle opere e non può escludere l’agevolazione in via generale per tutti i mutui di ristrutturazione concessi da enti previdenziali.
  • La finalità antidiscriminatoria impone di evitare un trattamento fiscale deteriore per il contribuente solo perché il finanziamento è stato erogato da un ente previdenziale anziché da una banca.
  • La valutazione deve essere documentata attraverso il contratto di mutuo, i titoli edilizi, i progetti, le autorizzazioni, la documentazione tecnica e gli elementi che dimostrino la creazione o trasformazione sostanziale dell’unità abitativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.