Cassazione Penale, Sentenza n. 41597/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'affidamento in prova terapeutico per due motivi: 1) nullità del procedimento per mancata possibilità di partecipazione all'udienza di revoca, causata dall'arresto avvenuto il giorno precedente l'udienza e dall'impossibilità materiale di ottenere la traduzione in aula; 2) insufficiente motivazione della revoca ex tunc della misura alternativa, poiché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il periodo iniziale di positivo svolgimento del programma terapeutico e non avrebbe considerato eventuali giustificazioni della ricorrente, assente all'udienza
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Sul primo punto ha rilevato che nel procedimento di sorveglianza si applica l'art. 666 c.p.p. (richiamato dall'art. 678, comma 1), per cui la partecipazione necessaria riguarda solo il pubblico ministero e il difensore e l'interessato è sentito personalmente soltanto se la richiede; non risultando alcuna richiesta della ricorrente di essere sentita né contestazioni sulle notifiche dell'udienza, il diniego di rinvio è stato legittimo. Sul secondo punto ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della revoca ex tunc: l'interruzione dei rapporti con la ASL, la positività ai controlli tossicologici e la latitanza hanno configurato il fallimento totale della misura e l'assenza, sin dall'inizio, di una seria volontà di rispettare le prescrizioni. La Corte ha inoltre ricordato che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità dei fatti; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto l'oscuramento dei suoi dati identificativi
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la partecipazione necessaria riguarda solamente il pubblico ministero e il difensore, mentre l'interessato è sentito personalmente solo se ne fa richiesta
Nel procedimento di sorveglianza la presenza del condannato non è necessaria salvo sua richiesta di essere sentito; pertanto la mancata comparizione per stato di carcerazione non integra di per sé nullità se non era stata chiesta l'audizione personale
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la procedura prevista dall'art. 666 c.p.p. al giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza, rendendo applicabili le relative regole di partecipazione
art. 94 D.P.R. n. 309/1990
La misura alternativa terapeutica può essere concessa se ritenuta idonea al recupero e alla prevenzione della recidiva; il persistente rifiuto di rispettare le prescrizioni rende la misura inidonea e giustifica la revoca
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte di legittimità è limitata a verificare i vizi indicati da tale norma e non può riformare la valutazione di merito sui fatti se non in presenza di vizi di diritto
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza la presenza del condannato non è automaticamente necessaria: la sua audizione è garantita solo se espressamente richiesta; il difensore e il pubblico ministero sono le parti la cui presenza è essenziale
- L'arresto o la carcerazione intervenuti subito prima di un'udienza non comportano automaticamente la nullità o il rinvio se non risulta che il condannato avesse chiesto di essere sentito o che le notifiche dell'udienza siano state irregolari
- La revoca ex tunc di una misura alternativa può essere legittima quando condotte precoci e persistenti (interruzione del programma terapeutico, positività ai controlli tossicologici, latitanza) dimostrino l'assenza di volontà reale di rispettare le prescrizioni sin dall'inizio
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità delle violazioni; può intervenire solo per i vizi di diritto elencati dall'art. 606 c.p.p.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'interessato o il difensore devono chiedere espressamente di essere sentiti e documentare eventuali impedimenti o irregolarità nelle notifiche; conservare prove di comunicazioni con l'ufficio matricola e tentativi di traduzione può essere determinante
- La condotta di sottrazione ai controlli (irreperibilità/latitanza) è particolarmente rilevante e tende a dimostrare il fallimento del percorso terapeutico, influenzando la valutazione della permanenza della misura alternativa
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