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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41597/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'affidamento in prova terapeutico per due motivi: 1) nullità del procedimento per mancata possibilità di partecipazione all'udienza di revoca, causata dall'arresto avvenuto il giorno precedente l'udienza e dall'impossibilità materiale di ottenere la traduzione in aula; 2) insufficiente motivazione della revoca ex tunc della misura alternativa, poiché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il periodo iniziale di positivo svolgimento del programma terapeutico e non avrebbe considerato eventuali giustificazioni della ricorrente, assente all'udienza

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Sul primo punto ha rilevato che nel procedimento di sorveglianza si applica l'art. 666 c.p.p. (richiamato dall'art. 678, comma 1), per cui la partecipazione necessaria riguarda solo il pubblico ministero e il difensore e l'interessato è sentito personalmente soltanto se la richiede; non risultando alcuna richiesta della ricorrente di essere sentita né contestazioni sulle notifiche dell'udienza, il diniego di rinvio è stato legittimo. Sul secondo punto ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della revoca ex tunc: l'interruzione dei rapporti con la ASL, la positività ai controlli tossicologici e la latitanza hanno configurato il fallimento totale della misura e l'assenza, sin dall'inizio, di una seria volontà di rispettare le prescrizioni. La Corte ha inoltre ricordato che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità dei fatti; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto l'oscuramento dei suoi dati identificativi

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la partecipazione necessaria riguarda solamente il pubblico ministero e il difensore, mentre l'interessato è sentito personalmente solo se ne fa richiesta

    Nel procedimento di sorveglianza la presenza del condannato non è necessaria salvo sua richiesta di essere sentito; pertanto la mancata comparizione per stato di carcerazione non integra di per sé nullità se non era stata chiesta l'audizione personale

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama la procedura prevista dall'art. 666 c.p.p. al giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza, rendendo applicabili le relative regole di partecipazione

  • art. 94 D.P.R. n. 309/1990

    La misura alternativa terapeutica può essere concessa se ritenuta idonea al recupero e alla prevenzione della recidiva; il persistente rifiuto di rispettare le prescrizioni rende la misura inidonea e giustifica la revoca

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte di legittimità è limitata a verificare i vizi indicati da tale norma e non può riformare la valutazione di merito sui fatti se non in presenza di vizi di diritto

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza la presenza del condannato non è automaticamente necessaria: la sua audizione è garantita solo se espressamente richiesta; il difensore e il pubblico ministero sono le parti la cui presenza è essenziale
  • L'arresto o la carcerazione intervenuti subito prima di un'udienza non comportano automaticamente la nullità o il rinvio se non risulta che il condannato avesse chiesto di essere sentito o che le notifiche dell'udienza siano state irregolari
  • La revoca ex tunc di una misura alternativa può essere legittima quando condotte precoci e persistenti (interruzione del programma terapeutico, positività ai controlli tossicologici, latitanza) dimostrino l'assenza di volontà reale di rispettare le prescrizioni sin dall'inizio
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità delle violazioni; può intervenire solo per i vizi di diritto elencati dall'art. 606 c.p.p.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'interessato o il difensore devono chiedere espressamente di essere sentiti e documentare eventuali impedimenti o irregolarità nelle notifiche; conservare prove di comunicazioni con l'ufficio matricola e tentativi di traduzione può essere determinante
  • La condotta di sottrazione ai controlli (irreperibilità/latitanza) è particolarmente rilevante e tende a dimostrare il fallimento del percorso terapeutico, influenzando la valutazione della permanenza della misura alternativa

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