Corte di giustizia, Ordinanza C-883/19
Ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2020. — HSBC Holdings plc e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 40 – Interesse alla soluzione della controversia. — Causa C-883/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Presidente della Corte ammette l’intervento delle società JPMorgan nel giudizio di impugnazione promosso da HSBC contro la sentenza del Tribunale relativa al cartello sui derivati sui tassi di interesse in euro. La decisione chiarisce che l’"interesse alla soluzione della controversia" sussiste quando l’esito dell’impugnazione può incidere direttamente sulla valutazione di un ricorso parallelo vertente sulla medesima infrazione. La Corte distingue tale ipotesi da quella, diversa, in cui l’intervento riguardi solo l’ammenda individuale, per la quale l’interesse sarebbe soltanto indiretto.
Intervento nel giudizio di impugnazione: nozione di "interesse alla soluzione della controversia" ex articolo 40 dello Statuto della Corte in una causa in materia di intese sui derivati sui tassi di interesse
La questione giuridica
Se le società JPMorgan, codestinatari della medesima decisione antitrust e parti di un ricorso parallelo sospeso dinanzi al Tribunale, dimostrino un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, tale da consentire il loro intervento nel giudizio di impugnazione promosso dalle società HSBC; e, in particolare, se la nozione di interesse alla soluzione della controversia debba essere interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta in modo da garantire il rispetto della parità delle armi.
Principio di diritto
La Corte afferma che, in una controversia in cui un’impresa codestinataria di una decisione antitrust contesta la stessa constatazione dell’infrazione su cui si fonda il ricorso parallelo di un’altra codestinataria, l’interveniente ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia quando la decisione sulla impugnazione può incidere in modo concreto sulla valutazione del suo proprio ricorso, purché i motivi siano sostanzialmente identici o analoghi e la questione riguardi la sussistenza dell’infrazione stessa, non soltanto l’ammenda individuale. In tale situazione, l’articolo 40 dello Statuto, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone di ammettere l’intervento per garantire una possibilità effettiva di essere sentiti nel rispetto della parità delle armi.
Norme richiamate
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 53 dell’accordo SEE
Intervento nel giudizio di impugnazione e interesse alla soluzione della controversia
La pronuncia riguarda una domanda di intervento proposta nel quadro dell’impugnazione C‑883/19 P, relativa alla sentenza del Tribunale nella causa HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17). La questione è se tre società del gruppo JPMorgan, destinatarie della medesima decisione antitrust e parti di un ricorso distinto dinanzi al Tribunale, possano intervenire a sostegno delle conclusioni di HSBC nel giudizio di impugnazione.
Fatti e procedimento
Le società HSBC impugnavano la sentenza del Tribunale che aveva annullato solo in parte la decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 nel caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives, adottata a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La Commissione aveva accertato un’infrazione unica e continuata consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi ad oggetto la falsazione del corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro.
Le società JPMorgan avevano presentato una domanda di intervento ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, sostenendo di aver proposto a loro volta un ricorso avverso la stessa decisione della Commissione, iscritto al ruolo del Tribunale con il numero T‑106/17, e che tale ricorso era stato sospeso in attesa della decisione della Corte nella presente impugnazione.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, sulla legittimazione all’intervento;
- l’articolo 56 dello Statuto, relativo all’impugnazione;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in tema di tutela giurisdizionale effettiva e parità delle armi;
- l’articolo 101 TFUE, sostanzialmente al centro della controversia;
- le disposizioni processuali della Corte sugli effetti dell’intervento: articoli 190, paragrafo 2, 131, paragrafo 4, 184, paragrafo 1, e 137, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Nozione di interesse alla soluzione della controversia
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante secondo cui l’"interesse alla soluzione della controversia" deve essere inteso come interesse diretto e attuale all’esito delle conclusioni della parte principale che l’interveniente intende sostenere, non come interesse ai soli motivi o argomenti.
L’interesse è sufficientemente diretto quando la soluzione della controversia può modificare la posizione giuridica dell’interveniente. Inoltre, l’interveniente non può estendere l’oggetto del giudizio: sono ammissibili soltanto gli argomenti che rientrano nel perimetro definito da conclusioni e motivi delle parti principali.
Ragionamento della Corte
Nel caso concreto, la Corte osserva che le società HSBC, con l’impugnazione, contestano non solo il trattamento sanzionatorio, ma soprattutto la legittimità delle valutazioni del Tribunale sulla sussistenza e sulla natura dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, inclusa la qualificazione come infrazione per oggetto e come infrazione unica e continuata. Contestano inoltre la decisione sotto il profilo dei principi di presunzione di innocenza, buona amministrazione e diritti della difesa.
La Corte sottolinea che, benché una decisione antitrust unica sia composta da una pluralità di decisioni individuali nei confronti di ciascun destinatario, nel caso di specie le società JPMorgan sono co-destinatari della medesima decisione e i motivi da esse dedotti nel proprio ricorso di annullamento sono analoghi a quelli di HSBC, poiché vertono sulla natura e sulla sussistenza della stessa infrazione.
Per questo motivo, le due decisioni relative alle rispettive partecipazioni di HSBC e JPMorgan ai medesimi accordi o pratiche concordate, pur distinte, sono strettamente connesse e persino interdipendenti. La sentenza che sarà resa sull’impugnazione di HSBC inciderà necessariamente sulla valutazione del ricorso JPMorgan pendente dinanzi al Tribunale.
La Corte distingue espressamente questa situazione da quella, già affrontata in altra ordinanza, in cui l’interesse dell’interveniente riguardi soltanto la legittimità o l’importo dell’ammenda inflitta a un altro coautore dell’infrazione: in quel caso l’interesse è solo indiretto. Qui, invece, la controversia investe la stessa esistenza dell’infrazione e i motivi coincidono sostanzialmente.
Rilevanza dell’articolo 47 della Carta
La Corte collega l’interpretazione dell’articolo 40 dello Statuto all’articolo 47 della Carta, richiamando il principio di parità delle armi come componente del processo equo. Poiché la futura sentenza potrebbe risultare decisiva per il ricorso JPMorgan, negare l’intervento significherebbe privare tali società della possibilità concreta di essere sentite sulla fondatezza dei motivi che coincidono con quelli oggetto del presente giudizio.
Dispositivo
La Presidente della Corte autorizza dunque JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association e J.P. Morgan Services LLP a intervenire nella causa C‑883/19 P a sostegno delle conclusioni di HSBC. Viene inoltre disposto lo scambio degli atti processuali, con possibilità per le parti principali di chiedere il trattamento riservato di documenti, la concessione alle intervenienti di un termine per depositare le proprie osservazioni scritte e la riserva sulle spese.
Principio affermato
In una impugnazione contro una sentenza che ha esaminato la sussistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, un codestinatario della stessa decisione antitrust ha un interesse diretto e attuale all’intervento se ha proposto un ricorso parallelo fondato su motivi sostanzialmente identici o analoghi relativi alla medesima infrazione. In tale ipotesi, la nozione di "interesse alla soluzione della controversia" deve essere interpretata in modo conforme all’articolo 47 della Carta, per assicurare il rispetto della parità delle armi e la possibilità di essere effettivamente sentiti.
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