Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8947/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse. Avendo venuto meno l'interesse alla decisione, non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 20/1996 e n. 7/1997).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022; in data 31/10/2022 dichiarava di rinunciare al ricorso perché il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 18/10/2022, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, determinando la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Un. n. 20 del 1996

    Principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e, se ciò è intervenuto dopo la proposizione, esclude la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie

  • Cass. Sez. Un. n. 7 del 1997

    Conferma del principio che la perdita di interesse sopravvenuta porta all'inammissibilità e all'esclusione delle sanzioni economiche nei confronti del ricorrente

  • Ordinanza del GIP di Caltanissetta

    La revoca della misura cautelare da parte del GIP ha concretamente determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione (es. per revoca della misura impugnata) comporta l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
  • Se l'inammissibilità deriva da rinuncia per sopravvenuto venir meno dell'interesse, il giudice, richiamata la giurisprudenza, non condanna il ricorrente alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
  • La rinuncia deve risultare espressa e documentata nel processo; il momento in cui interviene la causa sopravvenuta è rilevante per valutare l'interesse alla impugnazione.
  • Prima di dichiarare rinuncia, verificare se permangono profili di interesse (es. vizi procedurali o altre questioni non superate dalla revoca della misura) che renderebbero ancora rilevante il ricorso.
  • Nel dubbio sulla persistenza di profili impugnabili, considerare l'opportunità di proseguire nell'impugnazione o di formulare rinuncia parziale chiarendo i profili lasciati attivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.