Cassazione Penale, Sentenza n. 8947/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse. Avendo venuto meno l'interesse alla decisione, non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 20/1996 e n. 7/1997).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022; in data 31/10/2022 dichiarava di rinunciare al ricorso perché il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 18/10/2022, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, determinando la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione.
Norme richiamate
Cass. Sez. Un. n. 20 del 1996
Principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e, se ciò è intervenuto dopo la proposizione, esclude la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie
Cass. Sez. Un. n. 7 del 1997
Conferma del principio che la perdita di interesse sopravvenuta porta all'inammissibilità e all'esclusione delle sanzioni economiche nei confronti del ricorrente
Ordinanza del GIP di Caltanissetta
La revoca della misura cautelare da parte del GIP ha concretamente determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione (es. per revoca della misura impugnata) comporta l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
- Se l'inammissibilità deriva da rinuncia per sopravvenuto venir meno dell'interesse, il giudice, richiamata la giurisprudenza, non condanna il ricorrente alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
- La rinuncia deve risultare espressa e documentata nel processo; il momento in cui interviene la causa sopravvenuta è rilevante per valutare l'interesse alla impugnazione.
- Prima di dichiarare rinuncia, verificare se permangono profili di interesse (es. vizi procedurali o altre questioni non superate dalla revoca della misura) che renderebbero ancora rilevante il ricorso.
- Nel dubbio sulla persistenza di profili impugnabili, considerare l'opportunità di proseguire nell'impugnazione o di formulare rinuncia parziale chiarendo i profili lasciati attivi.
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