Sentenza n. 382/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 28 febbraio 2024; - ove occorra, della nota del Ministero dell'Interno prot. n. K 10/-OMISSIS- del 2 agosto 2023; - ove occorra, dei pareri della Prefettura e della Questura di Brindisi rispettivamente del 14 giugno 2023 e del 10 febbraio 2023, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato dal Ministero dell'Interno il 22 aprile 2024, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per abnormità dell'esercizio della discrezionalità, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta e irragionevolezza. Il provvedimento era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2017 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e impiego di lavoratori stranieri irregolari, su una notizia di reato del 2020 relativa alla normativa emergenziale COVID-19 e sull'omessa indicazione, nell'autodichiarazione, dell'effettiva posizione giudiziaria. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente fosse risalente, estinto e non automaticamente ostativo, che la notizia di reato non avesse avuto seguito per la depenalizzazione della fattispecie e che l'omessa dichiarazione integrasse al più un errore o un'omissione colposa. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione della propria integrazione sociale. Dopo la proposizione del ricorso ha prodotto un'ordinanza di riabilitazione del 23 maggio 2024.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato e istruito il diniego. L'Amministrazione aveva considerato congiuntamente la condanna, la notizia di reato e l'omessa indicazione della posizione penale, quali elementi rivelatori di una scarsa adesione ai valori della comunità e di una insufficiente affidabilità ai fini dello status civitatis. Il giudice ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, riguardante l'impiego di lavoratori stranieri irregolari, fosse automaticamente ostativo perché punito con pena edittale massima non inferiore a tre anni, applicando anche alla cittadinanza per naturalizzazione il limite previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992. La riabilitazione costituisce, secondo il giudice, l'unico rimedio idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo dei precedenti penali; l'estinzione del reato derivante dal decorso del tempo non è fungibile con essa. Poiché la riabilitazione è intervenuta il 23 maggio 2024, successivamente all'adozione del diniego del 22 aprile 2024, essa non incide sulla legittimità originaria dell'atto. Il TAR ha inoltre escluso che stabile occupazione, assenza di pericolosità sociale e integrazione costituiscano meriti speciali, qualificandoli come condizioni ordinarie e presupposti minimi, non sufficienti a dimostrare il comportamento senza mende richiesto nel periodo decennale di osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza per residenza ultradecennale richiede non soltanto la durata quantitativa della residenza legale, ma anche una valutazione qualitativa del comportamento tenuto, in particolare nel decennio di osservazione precedente alla domanda.
art. 6, comma 2, lett. b), l. 91/1992
Individua, sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, le fattispecie criminose automaticamente ostative alla cittadinanza; tale limite è stato ritenuto applicabile anche alla cittadinanza per naturalizzazione.
art. 6, comma 3, l. 91/1992
La riabilitazione rimuove l'effetto ostativo dei precedenti penali e, per la cittadinanza per naturalizzazione, consente la riespansione del potere discrezionale dell'Amministrazione; non rende però illegittimo un diniego adottato prima della riabilitazione.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La violazione concernente l'impiego di lavoratori stranieri irregolari è stata ritenuta un reato di particolare gravità e, in ragione della pena edittale massima, automaticamente ostativo alla cittadinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito la comunicazione degli elementi ostativi poi posti a fondamento del diniego.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato perché indicava i fatti ostativi, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Nella valutazione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale ultradecennale è requisito necessario ma non sufficiente: il periodo di osservazione deve essere apprezzato anche qualitativamente, verificando l'assenza di condotte incompatibili con la piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Le fattispecie criminose individuate dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 come ostative in materia di cittadinanza per matrimonio, sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, si applicano anche alla cittadinanza per naturalizzazione, comprimendo il potere discrezionale dell'Amministrazione.
- La condanna per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, quando ricadente nel periodo decennale anteriore alla domanda e non seguita da riabilitazione, può giustificare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione in quanto automaticamente ostativa.
- Ai fini della rimozione dell'effetto preclusivo di un precedente penale sulla domanda di cittadinanza, la riabilitazione non è fungibile con l'estinzione del reato derivante dal mero decorso del tempo, poiché solo la riabilitazione presuppone l'accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione intervenuta successivamente non determina, di per sé, l'illegittimità originaria del provvedimento.
- Nel giudizio sulla naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare globalmente e non atomisticamente pluralità di elementi ostativi, compresi precedenti penali, notizie di reato e omessa rappresentazione della posizione giudiziaria, purché il provvedimento esponga con chiarezza i presupposti, l'istruttoria e il percorso logico-giuridico.
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