Cassazione Penale, Sentenza n. 36050/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi per cassazione. LANZILOTTI contestava la condanna per cessione di stupefacenti fondata sull'interpretazione di intercettazioni (in particolare la lettura dell'espressione criptica "c'è un amico buono per te" e la rilevanza della conversazione n.2164), nonché il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione sulla determinazione della pena. NACCI lamentava il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e la mancata rinnovazione del dibattimento, contestava la prova del possesso e della consegna di un fucile basata su intercettazioni e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per LANZILOTTI: la decisione di merito ha utilizzato non una sola intercettazione ma un complesso probatorio (es. conversazione n.1402-A2) la cui interpretazione, anche se con linguaggio criptico, è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato alla luce della recidiva e dell'assenza di elementi concreti favorevoli; la determinazione della pena è ritenuta corretta poiché collocata tra minimo e medio edittale e dunque la motivazione per relationem è sufficiente. Per NACCI: è preclusa la censura in rito relativa al rigetto del rito abbreviato condizionato dopo che l'imputato ha scelto il rito abbreviato "secco"; le intercettazioni (es. conversazione n.1592-A-1) sono state ritenute idonee a provare la presenza di un'arma da sparo e la sua consegna; il diniego delle attenuanti generiche è motivato con la recidiva e mancanza di elementi favorevoli. Entrambi i proponenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la concorsualità di reati; utilizzata per qualificare i capi di imputazione nel compendio accusatorio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato il relativo intervallo edittale (da 6 mesi a 4 anni) per valutare la correttezza del quantum della pena.
art. 494 cod. pen.
Norma richiamata tra le imputazioni originarie; inserita nel quadro accusatorio originario nei confronti degli imputati.
art. 167 d.lgs. n. 196/2003
Norma richiamata tra i capi di imputazione iniziali (reato poi valutato nel processo); la decisione di merito ha esaminato il complesso delle imputazioni.
art. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967
Norme in materia di porto e detenzione di armi citate rispetto ai reati ascritti a NACCI; la Corte ha ritenuto provata la condotta grazie alle intercettazioni.
art. 697, 699, 648 cod. pen.
Norme penali richiamate per i reati connessi (es. detenzione abusiva di arma, ricettazione); la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori forniti dalle captazioni.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata e riconosciuta in parte dalla Corte di appello per LANZILOTTI su taluni capi; la Cassazione ha valutato la corretta applicazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che quando la pena è tra il minimo e il medio edittale l'onere motivazionale si attenua e basta il richiamo all'adeguatezza della pena e agli elementi dell'art.133.
art. 438, comma 6, cod. proc. pen.
Norma richiamata per escludere che chi, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, opti per l'abbreviato "secco", possa poi contestare in cassazione la legittimità del rigetto; la Corte ha ritenuto la censura di NACCI inammissibile per questo motivo.
Massime di principio
- L'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
- Se la pena risultante è compresa tra il minimo e il medio edittale, l'onere motivazionale del giudice è attenuato: è sufficiente un richiamo ai criteri dell'art.133 c.p.
- L'opzione per il rito abbreviato "secco" preclude la possibilità di impugnare successivamente il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato basata su prove integrative (art.438, comma 6, c.p.p.).
- Intercettazioni telefoniche e ambientali, se il loro contenuto è logicamente interpretabile, possono costituire prova idonea a fondare responsabilità per cessione di stupefacenti o trasferimento/possesso di armi.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando è motivato sulla base della recidiva e dell'assenza di elementi concreti suscettibili di favorevole valutazione.
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