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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34752/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 6 novembre 2025, su richiesta del Procuratore generale, ha disposto nei confronti del detenuto dieci mesi di isolamento diurno ai sensi dell’art. 72, secondo comma, c.p., in relazione alla condanna all’ergastolo e a pene ulteriori, comprese una pena complessiva di ventisei anni, due mesi e tre giorni di reclusione derivante da un cumulo del 2 luglio 2012 e una condanna del 10 febbraio 2016 a ventidue anni di reclusione, oltre pene pecuniarie. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 72, secondo comma, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l’isolamento impedisse di fatto la fruizione della semilibertà e delle licenze premio, in contrasto con i termini dell’estradizione dalla Spagna, con la buona fede internazionale e con il giusto processo. Con il secondo ha dedotto l’illegittima tardività dell’applicazione, rilevando che la condizione per l’isolamento sarebbe sorta l’8 novembre 2013 e che la richiesta era intervenuta solo nel 2025, con pregiudizio per la stabilità del trattamento, la prevedibilità della pena e il percorso rieducativo; ha richiamato gli artt. 7 CEDU e 111 e 27 Cost. Con il terzo ha contestato la sproporzione e l’eccessività dei dieci mesi, anche in considerazione degli oltre trentadue anni già espiati, dell’ammissione alla semilibertà e dei possibili effetti psicologici dell’isolamento, chiedendo inoltre di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, secondo comma, c.p. Con il quarto ha censurato la motivazione sulla durata, perché fondata sulla gravità e risalenza dei reati e sulla capacità a delinquere manifestata negli anni Novanta, senza considerare l’evoluzione personale, il percorso rieducativo e la condotta successiva. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione alla durata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla durata dell’isolamento diurno e lo ha rigettato nel resto. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo: l’isolamento diurno è una pena autonoma, aggiuntiva rispetto all’ergastolo, che sanziona le ulteriori condanne; i benefici penitenziari restano applicabili all’espiazione dell’ergastolo, mentre sono preclusi soltanto durante il periodo di isolamento, senza violazione dei termini dell’estradizione. Ha rigettato il secondo motivo: l’isolamento diviene applicabile quando divengono irrevocabili le condanne per gli ulteriori delitti; l’ultima condanna era irrevocabile dal 28 marzo 2018. La legge non stabilisce un termine per l’applicazione e la pena non può essere omessa per il tempo trascorso o per il grado di rieducazione raggiunto, ferma la possibilità di modulare la durata secondo l’art. 133 c.p. Ha rigettato il terzo motivo e la correlata censura costituzionale: l’istituto non è incompatibile con la finalità rieducativa e l’eventuale eccessiva durata concreta riguarda la commisurazione, non la legittimità dell’istituto. Ha accolto il quarto motivo: la motivazione sui dieci mesi aveva considerato solo parzialmente e in modo contraddittorio i criteri dell’art. 133 c.p., omettendo la condotta susseguente al reato e il percorso rieducativo, anche alla luce dei benefici penitenziari riferiti. Ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente alla durata dell’isolamento diurno e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto, da svolgere considerando tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; rigetto nel resto.

Norme richiamate

  • art. 72, secondo comma, c.p.

    L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., infatti, non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista non sarebbe concretamente applicabile.

    L’isolamento diurno è una pena autonoma per i delitti ulteriori rispetto a quello punito con l’ergastolo, non una modalità di esecuzione dell’ergastolo. Deve essere espiato anche se ciò comporta la sospensione temporanea dei benefici penitenziari, i quali restano applicabili all’espiazione dell’ergastolo al termine dell’isolamento.

  • art. 133 c.p.

    L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.

    La durata dell’isolamento diurno deve essere determinata applicando i criteri di commisurazione della pena dell’art. 133 c.p. e motivando adeguatamente. La valutazione deve comprendere anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e il percorso rieducativo; la loro omissione rende carente o manifestamente illogica la motivazione.

  • art. 133, secondo comma, n. 3), c.p.

    La capacità a delinquere del ricorrente viene valutata solo con riferimento all'epoca di consumazione dei reati stessi, benché molto risalente nel tempo, senza alcun riferimento al criterio previsto dall'art. 133, secondo comma, n. 3), cod. pen., cioè «la condotta contemporanea o susseguente al reato».

    Nel commisurare la durata dell’isolamento diurno, il giudice deve valutare la condotta contemporanea o successiva ai reati, e non può limitare la valutazione della capacità a delinquere alle sole circostanze risalenti all’epoca dei fatti.

Massime di principio

  • L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. è una sanzione penale autonoma, destinata a rendere concretamente espiabili le pene relative a delitti ulteriori rispetto a quello punito con l’ergastolo; non costituisce una modalità esecutiva dell’ergastolo.
  • L’isolamento diurno deve essere eseguito e non può essere omesso per il solo tempo trascorso dall’inizio della detenzione o dalla commissione dei reati, né per il grado di rieducazione raggiunto. La legge non prevede uno specifico termine per la sua applicazione, ferma la possibilità di determinarne la durata secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
  • La temporanea preclusione dei benefici penitenziari durante l’isolamento diurno non elimina la loro applicabilità all’espiazione dell’ergastolo una volta concluso il periodo di isolamento.
  • Poiché l’isolamento diurno ha natura di sanzione penale, la sua durata deve essere commisurata secondo tutti i criteri dell’art. 133 c.p. e sorretta da motivazione adeguata. La valutazione della capacità a delinquere deve considerare anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e il percorso rieducativo; l’omissione di tali elementi può determinare l’annullamento della decisione limitatamente alla durata.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneMisure alternative
RamiParte generaleEsecuzione penale

Testo integrale

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