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Sentenza

Sentenza n. 9388/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota a firma della Direttrice centrale Laura Caggegi, recante in oggetto «Concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia – istanza di scorrimento della graduatoria con contestuale rinuncia all’impugnazione – Comitato degli idonei», comunicata con pec del 23/02/2024 (allegato n. 1) - della nota a firma della Direttrice centrale Laura Caggegi, recante in oggetto «Istanza di assunzione mediante scorrimento della graduatoria ai sensi del DPCM 22 luglio 2022 - istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss e 27 della legge n. 241/1990 nonché dell’art. 5 del d.Lgs 33/2013 – Giudizio N.R.G. 3703/2022 Consiglio di Stato, Sez. VII» (allegato n. 2), comunicata a mezzo pec in data 5 settembre 2022; - della nota prot. 379930.16-12-2020-U, recante in oggetto «Richiesta di autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato e a bandire nuove procedure concorsuali» (allegato n. 3), conosciuto ad esito dell’accesso agli atti evasa in data 5 settembre 2022; - della nota prot. 47366.15-02-2022.U, recante in oggetto «Richiesta di autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato e a bandire nuove procedure concorsuali» (allegato n. 4); - del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020 - 2022 dell’Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibera del 30 ottobre 2020 (allegato n. 5); - della nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità, recante in oggetto «Rif. Vs. note n. 379930 del 16 dicembre 2020 (prot. DFP-0080433-A del 16/12/2020) e n. 0047366 del 15 febbraio 2022 (prot. DFP-0014614-A del15/02/2022)» (allegato n. 6); - del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2022-2024 dell’Agenzia delle entrate (allegato n. 7); - del d.p.c.m. 22 luglio 2022, nella parte in cui autorizza l’assunzione di complessive 84 unità di personale dirigenziale da parte dell’Agenzia delle entrate, ove interpretato nel senso di riferirsi al personale da reclutare in forza del concorso bandito nel 2019 per 150 dirigenti di seconda fascia (allegato n. 8); - del bando di «Concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate» prot. 0015513.21-01-2019-I (allegato n. 9) - del silenzio serbato sull’istanza del 9 agosto 2021 (allegato n. 10) presentata dal Comitato degli idonei al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia e per la conseguente condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per l’interesse dei ricorrenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/5/2024: del nuovo PIAO 2024-2026 e della delibera 15 marzo 2024 di adozione, pubblicato il 19 marzo 2024 (allegato n. 21); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/12/2024 : degli atti modificativi della graduatoria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/3/2025: degli ulteriori atti modificativi della graduatoria;

Giustizia amministrativa202403782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti relativi all'indizione e allo svolgimento del concorso del 2019 per 150 dirigenti di seconda fascia, atti di pianificazione e autorizzazione delle assunzioni, diniego o mancato scorrimento della graduatoria del concorso per 175 dirigenti, silenzio sull'istanza di annullamento e successivi atti modificativi della graduatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già partecipanti alla selezione per 175 dirigenti di seconda fascia e successivamente inseriti tra gli idonei, hanno contestato l'indizione nel 2019 di un nuovo concorso per 150 dirigenti mentre era ancora in corso la procedura relativa ai 175 posti. Hanno dedotto, in particolare, il mancato scorrimento della graduatoria del primo concorso e chiesto l'annullamento degli atti del nuovo concorso, degli atti di programmazione e autorizzazione delle assunzioni, del d.P.C.M. 22 luglio 2022 nella parte ritenuta lesiva, nonché del silenzio serbato sull'istanza del 9 agosto 2021. Con motivi aggiunti hanno impugnato il PIAO 2024-2026, gli atti modificativi della graduatoria e ulteriori atti della medesima sequenza procedimentale. L'Agenzia delle entrate ha eccepito, tra l'altro, la violazione del divieto di ne bis in idem, richiamando precedenti sentenze della stessa Sezione relative alla medesima questione giuridica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, manifestamente inammissibile per violazione del divieto di ne bis in idem. Ha rilevato che le precedenti sentenze della stessa Sezione avevano già esaminato la medesima controversia sostanziale, riguardante sia l'impugnazione degli atti del concorso del 2019 per 150 dirigenti sia il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso per 175 dirigenti. In quei giudizi erano già state respinte le domande di scorrimento e di annullamento degli atti del nuovo concorso, mentre era stata dichiarata inammissibile la domanda relativa al silenzio sull'istanza di annullamento del bando. I successivi atti impugnati con motivi aggiunti, pur cronologicamente posteriori, sono stati ritenuti inseriti nella stessa sequenza procedimentale e non idonei a eludere il giudicato o il divieto di reiterazione della medesima domanda. Il giudice ha richiamato il criterio secondo cui il ne bis in idem ricorre quando nei due giudizi vi è identità degli elementi identificativi dell'azione, con richiesta di annullamento degli stessi atti o di atti diversi ma strettamente consequenziali e inerenti al medesimo rapporto, sulla base di identici motivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem nel processo amministrativo sussiste quando due giudizi presentano identità degli elementi identificativi dell'azione, inclusi il petitum, la causa petendi e gli atti impugnati.
  • L'identità oggettiva rilevante ai fini del ne bis in idem può ricorrere anche quando gli atti impugnati sono diversi, purché siano strettamente consequenziali, riguardino il medesimo rapporto amministrativo e siano contestati sulla base di motivi identici.
  • La proposizione di motivi aggiunti contro atti successivi non consente di reiterare una controversia già definita quando tali atti si inseriscono nella medesima sequenza procedimentale e ripropongono la stessa questione sostanziale già decisa.
  • La volontaria riproposizione di censure già esaminate in precedenti giudizi determina l'inammissibilità del nuovo ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiAbuso del diritto e del processoLegittimazione e interesse a ricorrere

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