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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25197/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2021 con cui il G.I.P. aveva revocato la pena sostitutiva (62 giorni di lavori di pubblica utilità) ripristinando la pena sostituita (2 mesi di arresto e 500 euro di ammenda) per mancata esecuzione. Il ricorrente deduceva mancanza del presupposto esecutivo (assenza di richiesta del P.M. e di ordine di esecuzione), violazione dell'art. 159 c.p.p. e della normativa sui mezzi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e)), nullità delle notifiche (contestando l'uso della elezione di domicilio fatta nel giudizio di cognizione e sostenendo che non risultava eletta domicilio presso il difensore) e la mancata emissione del decreto di irreperibilità prima della notificazione al difensore d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo rilevante la mancata prova della regolare instaurazione del giudizio di esecuzione: dagli atti non risultava che il Duka avesse eletto domicilio presso il difensore né che fosse stato emesso un decreto di irreperibilita' che legittimasse la notificazione al difensore d'ufficio. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata e' annullata e la causa rinviata al G.I.P. del Tribunale di Trento per un nuovo giudizio, previa corretta instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiama la necessita' di rispettare le formalita' previste per le notificazioni e la legittimita' della notificazione al difensore d'ufficio solo se validamente emesso il decreto di irreperibilita'. La Corte ha rilevato l'assenza di tale decreto negli atti, incidendo sulla regolarita' del procedimento esecutivo.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione presso il domicilio eletto. La Corte ha osservato che non risultava documentalmente l'elezione di domicilio del condannato presso il difensore, dunque non poteva essere ritenuta legittima la notifica al difensore basata su tale elezione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione). La Corte ha valutato le doglianze processuali e ha ritenuto decisivo il profilo relativo alla instaurazione del giudizio di esecuzione, annullando l'ordinanza per vizio procedurale.

Massime di principio

  • Prima di revocare una pena sostitutiva e ripristinare la pena sostituita, il giudice dell'esecuzione deve verificare la regolare instaurazione del procedimento esecutivo (presenza di ordine di esecuzione e/o richiesta del P.M. se prevista).
  • La notificazione di atti dell'esecuzione al difensore per conto dell'imputato richiede elementi documentali che legittimino tale scelta: l'elezione di domicilio deve risultare dagli atti e, in caso di irreperibilita', deve essere preceduta dal decreto di irreperibilita'.
  • Non e' ammissibile considerare automaticamente valida l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione per gli atti del procedimento di esecuzione se tale elezione non e' provata o non e' compatibile con le norme sulla notificazione degli irreperibili.
  • Quando manca la prova della regolarita' del contraddittorio o delle notificazioni rilevanti per l'esecuzione, la via corretta e' l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per nuova decisione con instaurazione corretta del contraddittorio.
  • Difese e difensori devono contestare tempestivamente eventuali difetti di notifica e richiedere l'emissione o la verifica del decreto di irreperibilita' se rilevante per la validita' delle notificazioni.

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