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Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 348, depositata il 12.04.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 752/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 348 del 12 aprile 2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 348 del 12 aprile 2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato il 17 gennaio 2025. Non risultando dagli atti l’avvenuta esecuzione, il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal Tribunale di Firenze, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza del termine concesso al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso inutilmente ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta nel presente giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    È stato richiamato nel titolo giudiziale ottemperando per disciplinare gli accessori dovuti sulle somme relative alla Carta elettronica del docente.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal TAR al ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge e il titolo è passato in giudicato.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, individuando le attività necessarie per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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