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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12181/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Giudice di pace di Milano che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione. Con l’unico motivo ha denunciato la nullità dell’ordinanza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo in sostanza che il Questore, nel negare la domanda di permesso di soggiorno, avrebbe omesso di verificare i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale. La censura era diretta a contestare che il provvedimento impugnato non avesse esaminato tale profilo, ritenuto rilevante dal ricorrente ai fini dell’opposizione all’espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che l’espulsione dello straniero è un provvedimento obbligatorio e vincolato, sicché il giudice ordinario investito dell’opposizione deve limitarsi a verificare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’adozione, cioè la mancanza di un titolo di soggiorno, la sua revoca o annullamento, oppure la mancata tempestiva richiesta di rinnovo che abbia determinato il diniego. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto di aver richiesto al giudice di pace la verifica delle condizioni ostative all’espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, e la doglianza sul mancato esame delle condizioni per la protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, era stata ritenuta non conducente, perché estranea al perimetro del giudizio di opposizione all’espulsione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, senza statuizione sulle spese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La dedotta carenza motivazionale non è ravvisata, poiché il giudice di pace ha esplicitato il criterio di decisione e ha fatto corretta applicazione del limite del controllo giurisdizionale sull’espulsione.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato come norma sulle condizioni ostative all’espulsione che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre e devolvere al giudice dell’opposizione.

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del 1998

    La verifica dei presupposti per il permesso per protezione speciale attiene a un ambito diverso dal giudizio sull’espulsione e non può essere sostituita da una censura motivazionale proposta in tale sede.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È la norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, il controllo del giudice ordinario è limitato alla verifica dell’esistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, dei requisiti legali che ne impongono l’emanazione.
  • L’espulsione amministrativa dello straniero ha natura obbligatoria e vincolata: il giudice non può estendere l’indagine a profili estranei al titolo di soggiorno o alla ricorrenza delle condizioni tipiche di legittimità dell’espulsione.
  • Le questioni relative al mancato riconoscimento della protezione speciale non possono essere surrogate, nel giudizio sull’espulsione, da una censura sulla motivazione del provvedimento espulsivo o sulla motivazione del diniego prefettizio/questorile.
  • Per dedurre l’illegittimità dell’espulsione per il venir meno dei suoi presupposti, la parte deve allegare e prospettare specificamente davanti al giudice dell’opposizione le condizioni ostative previste dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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