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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 6240 - Comm. Trib. Prov. Milano

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Quadro RW - Dichiarazione integrativa - Atto di contestazione -Ravvedimento operoso - Sanzioni - Omesso versamento sanzioni ridotte - Scusanti - Assenza di dolo o colpa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa relativa al quadro RW, riguardante attività e redditi detenuti all'estero, ma aveva compilato erroneamente il modulo e omesso, in buona fede, il versamento della sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento operoso. L'Agenzia delle entrate aveva contestato la violazione applicando la sanzione prevista dall'art. 5 del d.l. n. 167/1990, pari al 10% dell'importo non dichiarato, oltre alla sanzione accessoria della confisca dei beni per un valore equivalente. Il contribuente ha contestato la pretesa, evidenziando l'assenza di dolo o colpa, la propria buona fede e la tenuità dell'errore.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha riconosciuto la comprovata assenza di dolo e colpa e la buona fede del contribuente. Ha quindi rideterminato le sanzioni in misura proporzionale alla tenuità del fatto, riducendo la pretesa dell'Amministrazione dalla sanzione ordinaria del 10% dell'importo non dichiarato, accompagnata dalla confisca, a una sanzione pari al 10% dell'importo non dichiarato ulteriormente ridotta a un decimo. La decisione ha dunque accolto, almeno parzialmente, le ragioni del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 5 del decreto-legge n. 167/1990

    sanzione pari al 10% dell'importo non dichiarato

    La norma è stata individuata dall'Agenzia delle entrate come base per l'applicazione della sanzione relativa all'omessa o irregolare dichiarazione delle attività estere nel quadro RW, oltre alla sanzione accessoria della confisca per equivalente.

  • Disciplina del ravvedimento operoso

    Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni beneficiando di sanzioni ridotte. Nel caso esaminato, l'omesso versamento della sanzione ridotta è stato considerato un errore commesso in buona fede.

  • Principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie

    La sanzione deve essere commisurata alla gravità concreta della violazione. L'assenza di dolo e colpa, la buona fede e la tenuità del fatto possono giustificare una riduzione della sanzione rispetto alla misura ordinaria.

Massime di principio

  • Un errore nella compilazione del quadro RW o nel perfezionamento del ravvedimento operoso non determina automaticamente l'applicazione della sanzione massima, soprattutto quando il contribuente dimostra di aver agito in buona fede.
  • L'assenza di dolo non è sempre sufficiente da sola: occorre dimostrare anche l'assenza di colpa, l'oggettiva scusabilità dell'errore, la collaborazione con l'Amministrazione e l'intento di regolarizzare la posizione.
  • Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere ridotte quando la violazione è meramente formale o di modesta gravità rispetto alle conseguenze applicate.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa può costituire un elemento favorevole, perché dimostra la volontà del contribuente di correggere l'errore, ma non esclude automaticamente le sanzioni se il ravvedimento non è stato completato correttamente.
  • In casi analoghi è opportuno documentare tempestività, buona fede, assenza di danno erariale sostanziale, collaborazione e qualsiasi circostanza che dimostri la tenuità della violazione.

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