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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44089/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso ex art. 629-bis c.p.p. avverso il rigetto della istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Milano del 20/11/2020, resa in assenza e divenuta definitiva il 18/02/2021. Si denunciava che la Corte d'appello aveva presunto la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato sulla base della nomina di un difensore di fiducia e della regolare notificazione al domicilio eletto presso tale difensore, senza verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale né la ricezione della nomina del difensore d'ufficio. Si contestava inoltre la mancata comunicazione dell'avvicendamento difensivo e si richiamava la riforma del 2022 dell'art. 420-bis c.p.p. che ha elevato le garanzie richieste per procedere in assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello impugnata, ha revocato la sentenza n. 9168 del Tribunale di Milano del 20/11/2020 e ne ha sospeso l'esecuzione. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo del procedimento, con la motivazione che la Corte d'appello si era limitata a valutazioni formali senza accertare la effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium" da parte dell'imputato e la sua volontaria e consapevole rinuncia alla presenza.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per la rescissione del giudicato; utilizzata come base procedurale per impugnare l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione per mancanza di effettiva conoscenza del processo.

  • art. 28 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulla notifica degli atti e sulla comunicazione di nomina del difensore; il ricorrente lamentava la violazione dell'obbligo di comunicazione riguardo alla nomina del difensore d'ufficio.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma centrale per procedere in assenza dell'imputato: la Corte ricorda che, anche prima della riforma 2022, la giurisprudenza richiedeva la prova di una effettiva conoscenza della chiamata in giudizio; la riforma del 2022 ha ulteriormente innalzato le garanzie richiedendo elementi idonei a dare certezza della conoscenza e della volontaria scelta di non partecipare.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nella norma procedurale che consente al giudice, in caso di assenza del difensore, di procedere alla nomina d'ufficio; la Corte osserva tuttavia che ciò non esime il giudice dal controllo sostanziale sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 23948/2019 e pronunce successive)

    La Corte richiama i precedenti di legittimità che affermano che la mera notifica al domiciliatario o la nomina di un difensore di fiducia non sono di per sé sufficienti a provare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; è necessario un accertamento concreto e sostanziale, non solo formale.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e la notifica al domicilio eletto presso il suo studio non sono automaticamente indice sufficiente della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; occorre verificare la concretezza e l'effettività del rapporto difensore/imputato.
  • A seguito della riforma e della giurisprudenza consolidata, per procedere in assenza è necessario avere elementi idonei a dare certezza della conoscenza della 'vocatio in iudicium' e della volontarietà dell'assenza; il giudice deve compiere un controllo sostanziale, non limitarsi a presunzioni formali.
  • La negligenza o la mancata comunicazione da parte del difensore domiciliatario non può essere automaticamente imputata all'imputato come volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; va accertata la coscienza e la volontarietà della scelta di non partecipare.
  • Se il difensore di fiducia si disinteressa o abbandona la pratica e la nomina del difensore d'ufficio non è comunicata all'imputato, non si può procedere in assenza basandosi solo sulle notifiche formali; tali vicende richiedono l'annullamento della decisione e il riesame nel merito.
  • In caso di dubbi sull'effettiva conoscenza del procedimento, il rimedio corretto è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza che ha ritenuto legittima la celebrazione in assenza e la revoca della sentenza di condanna, con rinvio al giudice di merito per ulteriori accertamenti.

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