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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18470/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione fra il furto commesso a Palermo il 30/05/2015 e un altro reato (tentato furto in casolare) già giudicato definitivamente (Tribunale di Patti 22/10/2015). Sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sulla base di contiguità temporale, identità di modalità e beni sottratti. In sede di difesa è stata inoltre sollevata la questione della sopravvenuta riforma ("riforma Cartabia") che ha fatto diventare il furto procedibile a querela, lamentando la mancata querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso la continuazione, perché mancavano elementi concreti idonei a provare un disegno criminoso unitario (non è sufficiente la sola contiguità cronologica o l'identità del reato: occorrono indicatori quali la pianificazione originaria dei reati). La Corte ha inoltre esaminato la questione della riforma Cartabia e del regime di procedibilità a querela, rilevando però che l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la mancata querela ai fini della decisione in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, primo comma, n.7 c.p.

    Le norme penali contestate qualificano il fatto come furto aggravato; la Corte ha confermato la responsabilità per tali fattispecie nel merito, come oggetto del giudizio di merito poi impugnato.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 ("riforma Cartabia"), art. 2, lett. i) - modifica art. 624 c.p.

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze, di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"

    La riforma ha reso il furto, in via generale, procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha richiamato l'applicabilità retroattiva temperata dalla norma transitoria, ma ha rilevato che la questione è comunque irrilevante ai fini dell'esito del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Norma transitoria che stabilisce che, per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità; la Corte ha ricordato però che tale dovere opera nei limiti dell'ammissibilità dell'impugnazione e non prevale sull'esito di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U. n. 28659/2017 (giurisprudenza sulle continuazioni)

    Principio richiamato dalla Corte: il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità dei beni tutelati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione originaria) e non può basarsi solo su contiguità cronologica o identità del titolo di reato.

  • Sez. U. n. 40150/2018 ("Salatino")

    Stabilisce che l'ammissibilità del ricorso è condizione preliminare per l'attivazione di poteri di ufficio del giudice e che un ricorso inammissibile impedisce il riesame di supervenienze normative relative alla procedibilità; la Corte ha applicato questo orientamento per escludere la rilevanza della mancata querela in presenza di ricorso inammissibile.

  • art. 648 e art. 673 cod. proc. pen. (riferimenti sul giudicato e revoca)

    Riferimenti richiamati in sede di confronto dottrinale e giurisprudenziale sul valore del giudicato e sugli strumenti per la revoca della condanna; la Corte ha precisato che la sopravvenuta procedibilità a querela non equivale a un'abrogazione del reato che imponga la revoca automatica in presenza di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede prove concrete di un unico disegno criminoso: la mera contiguità temporale, l'identità del tipo di reato o similitudini nella modalità non sono di per sé sufficienti.
  • In sede di legittimità il primo filtro è l'ammissibilità del ricorso: se il ricorso è inammissibile il giudice di legittimità non entra nel merito di questioni che richiederebbero un esame probatorio approfondito, compresa la verifica della procedibilità sopravvenuta.
  • La riforma che cambia il regime di procedibilità (es. Cartabia) può avere efficacia retroattiva limitata dalle norme transitorie: la persona offesa può avere un termine per proporre querela decorrente dall'entrata in vigore, ma la sopravvenuta procedibilità non tutela l'impugnante che ha proposto un ricorso inammissibile.
  • Il giudice deve motivare con riferimento ai criteri giurisprudenziali consolidati (Sez. U.) quando valuta la sussistenza della continuazione; le difese devono, quindi, produrre o indicare elementi fattuali precisi e non assertivi.
  • Contestazioni di ammissibilità e vizi formali dell'impugnazione (es. errori procedurali) possono precludere la valutazione di questioni sostanziali successivamente sollevate: la corretta impugnazione è condizione necessaria per ottenere il riesame in Cassazione.
  • In casi analoghi è prudente per la difesa chiedere l'accertamento puntuale degli indici di un disegno criminoso (pianificazione, ruoli dei partecipanti, sequenza esecutiva) e, se rilevante, attivare tempestivamente la procedura per la querela quando la norma lo richiede.

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