Sentenza del 20/12/2021 n. 853 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Possibile utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario che il medesimo contribuente si sia accollato da altro contribuente - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero sostenendo che, dopo aver accollato debiti tributari di altro contribuente, l'accollante avesse estinto tali debiti mediante compensazione con propri crediti d'imposta; deduceva inoltre nullità formali dell'atto (notifica, sottoscrizione, difetto di motivazione) e sosteneva la correttezza dei crediti posti in compensazione, richiamando l'art. 8 della L. 212/2000 (accollo e compensazione).
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondate le censure sulle nullità formali (la sottoscrizione su delega è valida e l'attrice non ha provato il contrario) e ha deciso nel merito che, per la disciplina vigente e la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, non è possibile estinguere tramite compensazione con i propri crediti un debito che il contribuente si sia solo accollato nei confronti di un terzo. Il giudice ha richiamato l'art. 1 del D.L. n. 124/2019 che ha esplicitamente vietato tale pratica e ha osservato che, prima dell'emanazione del decreto attuativo cui l'art. 8 L. 212/2000 rimandava (mai emanato), la compensazione in tale configurazione non poteva essere utilizzata. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019
Introduce il divieto esplicito di utilizzare crediti tributari propri in compensazione per estinguere debiti che il contribuente si sia accollato da altro contribuente; il giudice lo ha richiamato come soluzione normativa della diatriba.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta per compensazione e contempla l'accollo senza liberazione del contribuente originario, ma rinvia a un decreto attuativo (comma 6) per il coordinamento operativo; la mancata emanazione del decreto ha lasciato un vuoto che ha impedito l'applicazione della compensazione tra accollante e debito accollato.
D.Lgs. n. 241 del 1997
Disciplina le modalità di compensazione tra tributi e richiede, nella pratica interpretata dal giudice, l'identicità dei soggetti (debitore e titolare del credito) per l'utilizzo della compensazione, escludendo in mancanza l'intervento di terzi accollanti.
DPR n. 600 del 1973
Richiamato nelle doglianze sull'atto; il giudice ha ritenuto che le eccezioni formali legate alla notifica/sottoscrizione non fossero provate e che l'atto fosse validamente esternato e notificato.
Risoluzione Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 140/E del 2017
Documento di prassi che interpretava l'accollo come incompatibile con l'estinzione tramite compensazione dei crediti dell'accollante; la Commissione lo ha richiamato come elemento interpretativo anche se non ha valore precettivo esterno.
Giurisprudenza penale
Citata dal ricorrente per sostenere nullità; il giudice ha ritenuto la censura irrilevante e che la motivazione dell'atto e della sentenza fossero sufficienti.
Massime di principio
- Non è ammesso utilizzare i propri crediti tributari in compensazione per estinguere debiti che si siano soltanto accollati da altro contribuente quando la normativa lo vieti espressamente o manchi la necessaria regolamentazione attuativa.
- La compensazione ordinaria presuppone, di regola, l'identità dei soggetti debitori e creditori: l'intervento di un terzo (accollante) è escluso se non previsto da norma primaria o decreto attuativo.
- L'accollo senza liberazione del debitore originario non trasferisce automaticamente al terzo accollante il potere di estinguere il debito tramite i propri crediti, salvo diversa e chiara disposizione normativa o regolamentare.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria hanno valore interpretativo ma non possono sostituire una norma: in presenza di dubbi sostanziali è necessaria l'emanazione del provvedimento legislativo o regolamentare previsto.
- Le eccezioni formali (sottoscrizione, notifica) devono essere provate da chi le deduce; la delega alla firma è ammessa se documentata o non efficacemente contestata.
- In mancanza di chiara disciplina permissiva, il contribuente dovrebbe evitare operazioni di compensazione in configurazioni di accollo o, in alternativa, ottenere chiarimenti/ristoro formale dall'Amministrazione o procedere mediante versamento e successiva richiesta di rimborso.
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