Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 3175 - Comm. Trib. Prov. Catania

Processo tributario - udienza da remoto - istanza di trattazione da remoto ai sensi dell'art. 27 co.2 Dl 137/2020 - camera di consiglio - rigetto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

l'istanza di trattazione da remoto è stata rigettata. L'udienza è stata trattata nelle forme della camera di consiglio ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/1992. Inoltre l'istanza non è stata qualificata come domanda di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 co. 1 perché non era stata depositata nei termini previsti dall'art. 32 co. 2 (dieci giorni liberi prima della data fissata).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente aveva richiesto che la trattazione avvenisse da remoto sulla base dell'art. 27 co. 2 D.L. 137/2020. Tuttavia il processo non era stato fissato per pubblica udienza né nel ricorso introduttivo era stata richiesta la pubblica udienza; pertanto il Tribunale ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 27 co. 2 si applichi solo alle controversie già fissate per trattazione in pubblica udienza e non possa essere invocata per ottenere la trasformazione in trattazione pubblica di una causa che deve essere decisa in camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 27 co. 2 D.L. 137/2020

    la norma è stata interpretata nel senso che la possibilità di trattare da remoto riguarda esclusivamente controversie fissate per pubblica udienza; non può essere usata per trasformare in pubblica udienza una controversia destinata alla camera di consiglio quando non sia stata richiesta tale udienza nei termini.

  • art. 33 D.Lgs. 546/1992

    il giudizio non fissato per pubblica udienza va trattato in camera di consiglio; la richiesta tardiva di pubblica udienza non travolge la natura della trattazione disposta dalla norma.

  • art. 32 co. 2 D.Lgs. 546/1992

    la domanda di trattazione in pubblica udienza deve essere depositata nei termini (dieci giorni liberi prima della data fissata); l'assenza di tale deposito impedisce di qualificare come valida una istanza tardiva di pubblica udienza o di trasformare la trattazione in pubblica udienza.

Massime di principio

  • La previsione di trattazione da remoto ai sensi dell'art. 27 co. 2 D.L. 137/2020 è applicabile solo se la controversia è stata fissata per pubblica udienza; non vale per le controversie trattate in camera di consiglio.
  • Una istanza presentata successivamente e volta a ottenere la trattazione da remoto non può essere considerata automaticamente come domanda di pubblica udienza se non è rispettato il termine di cui all'art. 32 co. 2 (dieci giorni liberi prima della data fissata).
  • Se non si richiede la pubblica udienza nel ricorso introduttivo o non si deposita la richiesta nei termini previsti, il procedimento sarà comunque trattato in camera di consiglio e le richieste di trattazione da remoto saranno rigettate se fondate sull'art. 27 co. 2.
  • Per ottenere la trattazione in pubblica udienza o da remoto è consigliabile formulare espressa richiesta già nell'atto introduttivo o in ogni caso rispettare i termini procedurali per le domande di pubblica udienza (art. 32 co. 2), e in mancanza considerare alternative procedurali tempestive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.