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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 489/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Comunità Montana ha impugnato la decisione della CTR con cinque motivi principali: 1) censura sull'ammissibilità dell'appello notificato via PEC direttamente nella sede della Comunità anziché al domicilio eletto; 2) deduzione di difetto di legittimazione del Comune a richiedere il tributo per presunta auto-imposizione, con riferimento al rapporto successorio tra la Comunità montana precedente (Alto Vastese) e quella attuale; 3) richiesta di esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 per destinazione istituzionale degli immobili; 4) censura per omissione di esame circa il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento (mancanza di trascrizione dell'atto nel ricorso); 5) lamentela sulla mancata notifica dell'atto di attribuzione/variazione di rendita catastale e richiamo all'art. 74 legge 342/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Sulla notifica via PEC la Corte ha ritenuto applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.): la PEC ha portato l'atto a conoscenza del destinatario, la parte si è costituita e ha difeso nel merito, senza prova di concreto pregiudizio; dunque la notifica non è inesistente ma eventualmente nullità sanabile. Sul punto della legittimazione e del rapporto successorio, la CTR aveva valutato la soggettività giuridica della Comunità montana neocostituita e l'acquisto dei beni per successione, decisione ritenuta motivata e sufficiente. Quanto all'esenzione ai sensi dell'art. 7, la Corte ha ricordato che l'esenzione richiede l'utilizzazione diretta ed esclusiva dell'immobile da parte dell'ente; la CTR ha valutato come fatto che gli immobili fossero locati o concessi ad altri soggetti, decisione di merito non sindacabile in Cassazione. Sul vizio di motivazione dell'avviso, il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione e trascrizione dell'atto impugnato nel ricorso (art. 366 c.p.c.). Infine sul tema dell'attribuzione di rendita e art. 74 legge 342/2000, la Corte ha rilevato l'insufficiente specificazione temporale e fattuale da parte della ricorrente, rendendo il motivo inammissibile. Rigetto del ricorso; condanna del ricorrente alle spese di giudizio (e liquidazione di compensi ed esborsi) e imputazione del contributo unificato come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992 art. 16 commi 2 e 3

    Riferito in relazione alle modalità di notifica degli atti processuali: la Corte ha ritenuto ammissibile la notifica via PEC se essa realizza lo scopo di porre l'atto a conoscenza del destinatario

  • Codice di procedura civile art. 156 comma 3

    Principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo; la nullità della forma può essere sanata quando l'atto ha comunque raggiunto la finalità di informare il destinatario

  • Codice di procedura civile art. 360 comma 1 n. 5

    art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Limite di cassazione relativo alla motivazione: non è più sufficiente contestare la mera insufficienza motivazionale se la motivazione assolve alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione

  • D.lgs. 504/1992 art. 7 comma 1 lett. a

    L'esenzione IMU/ICI richiede l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile dall'ente possessore per finalità istituzionali non produttive di reddito; uso indiretto o locazione escludono l'esenzione

  • Codice di procedura civile art. 366 comma 1 n. 6

    art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Principio di ammissibilità dei motivi: censure basate su atti del processo di merito sono inammissibili se non riprodotti o adeguatamente individuati nel ricorso per consentirne l'esame

  • Legge 342/2000 art. 74

    Disciplina il regime delle notifiche/effetti delle attribuzioni di rendita; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità temporale e fattuale rilevante per l'applicazione della norma

  • DPR 115/2002 art. 13 comma 1 quater

    art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Riferimento formale alla corresponsione del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La notifica via PEC, anche se formalmente irregolare rispetto al domicilio eletto, è valida quando abbia effettivamente portato l'atto a conoscenza del destinatario e la parte abbia potuto esercitare la difesa; l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo trova applicazione.
  • La nullità della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'atto come notificazione; difformità formali sono in genere sanabili se non arrecano concreto pregiudizio.
  • Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992 è necessaria l'utilizzazione diretta ed esclusiva dell'immobile da parte dell'ente; l'utilizzo indiretto (comodato, locazione) esclude l'esenzione.
  • In tema di successione tra enti pubblici, la mera affermazione di una 'confluenza' di enti non sostituisce la verifica del rapporto successorio e del trasferimento dei beni: la successione di beni può essere riconosciuta anche se l'ente originario non è più esistente.
  • In Cassazione le censure fondate su atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce o non indica esattamente gli atti contestati; la mancata trascrizione/produzione impedisce l'esame del motivo.
  • La doglianza sulla mancata notifica di atti catastali o attributivi richiede una precisa indicazione temporale e fattuale (es. se l'atto è anteriore o posteriore al 1° gennaio 2000) per valutare l'applicazione di norme speciali come l'art. 74 legge 342/2000.

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