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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2025 del 04/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convivente)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una donna che aveva convissuto stabilmente con un imprenditore agricolo, formalmente ancora sposato con altra persona, deducendo di aver collaborato in modo continuativo all'azienda agricola e alle attività connesse dal 2004 al decesso dell'imprenditore nel 2012. Chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un'impresa familiare e la condanna dei coeredi alla liquidazione della propria quota. I giudici di merito avevano negato il diritto ritenendo non applicabile l'art. 230-bis c.c. al convivente di fatto e valorizzando, inoltre, l'esistenza di un rapporto di coniugio del titolare, la presenza di un contratto di lavoro subordinato con l'azienda e l'esistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente con la Regione Lombardia. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettivo apporto lavorativo e alla pretesa simulazione di un rapporto di lavoro subordinato; violazione e falsa applicazione dell'art. 230-bis c.c. per mancato adeguamento della norma alle mutate sensibilità sociali e alla giurisprudenza costituzionale; violazione degli artt. 230-bis e 230-ter c.c. e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che l'irretroattività non impedisse l'applicazione della tutela in base a criteri di ragionevolezza e giustizia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in tutti i motivi, ritenendo che la sentenza impugnata dovesse essere rivista alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, c.c. nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari dell'impresa familiare, e, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c. Ne consegue la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona e il rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la domanda valutando concretamente l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo della ricorrente nell'impresa familiare, alla luce della pronuncia costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 230-bis c.c.

    La disciplina dell'impresa familiare non può più essere letta come limitata ai soli familiari legati da matrimonio o parentela/affinità, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte che escludeva il convivente di fatto; il giudice del rinvio deve quindi riesaminare la domanda tenendo conto dell'estensione della tutela al convivente che collabori stabilmente all'impresa.

  • art. 230-ter c.c.

    La disposizione, che attribuiva al convivente una tutela differenziata e inferiore, è stata dichiarata illegittima in via consequenziale; non può quindi costituire ostacolo alla piena tutela della collaborazione prestata dal convivente nell'impresa familiare.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla collaborazione lavorativa e alla natura dei rapporti intercorsi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-bis c.c.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che il principio di irretroattività in materia civile possa essere superato ove lo impongano ragionevolezza e maggiore giustizia.

  • artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.

    Richiamati quale parametro di costituzionalità a tutela della famiglia di fatto, del lavoro e della giusta retribuzione, anche in funzione dell'estensione della disciplina dell'impresa familiare al convivente di fatto.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È stato evocato quale parametro interposto per il rispetto della CEDU e del diritto UE.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato per la nozione di vita familiare comprensiva anche della convivenza di fatto, secondo la giurisprudenza di Strasburgo.

  • art. 12 CEDU

    Richiamato nel quadro delle censure di legittimità costituzionale, in relazione al riconoscimento delle formazioni familiari.

  • art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    Richiamato quale parametro sovranazionale nella valutazione della tutela della vita familiare e delle convivenze.

  • art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87

    È il fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 230-ter c.c.

Massime di principio

  • La disciplina dell'impresa familiare va interpretata e applicata tenendo conto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità che estende la nozione di familiare al convivente di fatto che collabori stabilmente all'impresa.
  • Quando la decisione di merito si sia fondata sull'esclusione in linea di principio del convivente di fatto, il giudice di rinvio deve riesaminare in concreto l'effettività, la continuità e la rilevanza dell'apporto lavorativo, senza arrestarsi al solo dato formale del rapporto di parentela o coniugio.
  • La presenza di un diverso rapporto giuridico tra le parti, come un rapporto di lavoro subordinato, può escludere l'applicazione dell'impresa familiare solo se effettivo e incompatibile con la collaborazione richiesta dalla disciplina; l'accertamento è in fatto e non può essere omesso.
  • In materia civile, la tutela della convivenza more uxorio può essere valorizzata alla luce dei parametri costituzionali e convenzionali, specie quando sia in gioco la protezione del lavoro svolto stabilmente all'interno di una formazione sociale familiare.
  • La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che incida sulla norma applicata impone la revisione della ratio decidendi della sentenza impugnata e può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame della fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenze
RamiFamiglia
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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