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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41855/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine ex art. 75, comma 2.1 c.p.p. per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 20/05/2024 divenuta irrevocabile il 31/10/2024. Il ricorrente deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza del processo perché le notifiche (avviso ex art. 415-bis e decreto di citazione a giudizio) erano state indirizzate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e non a lui; sosteneva che gravava su di lui solo un onere di allegazione (non di prova) circa le ragioni della mancata conoscenza e che la Corte territoriale non aveva effettuato le verifiche dovute, basandosi invece su indici come la successiva nomina del medesimo difensore a difensore di fiducia e sul comportamento processuale del coimputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di legittimità ha ritenuto che le notifiche fossero state correttamente eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. perché il ricorrente, pur avendo eletto domicilio in via Colombella n. 30 (Palestrina), non era reperibile a quell'indirizzo. Cotiga non ha allegato alcuna specifica ragione dell'irreperibilità presso il domicilio eletto, omettendo così l'onere di allegazione circa le cause della mancata effettiva conoscenza; la Corte ha pertanto ritenuto che l'irreperibilità fosse volontaria e che non sussistessero elementi per la restituzione in termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (in via equitativa, alla luce della sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2.1 c.p.p.

    Norma richiamata come titolo della richiesta di restituzione del termine per proporre appello; la Corte ha negato la restituzione perché il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza.

  • art. 175, comma 2.1 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura sull'onere di allegazione; la questione è stata valutata alla luce della giurisprudenza sulla distinzione fra onere di allegazione e onere probatorio.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Prevede la notificazione al difensore quando il destinatario non è reperibile; la Corte ha ritenuto corretta la notifica al difensore perché il ricorrente risultava irreperibile nel domicilio eletto, ma ha precisato che la notifica a termini dell'art.161(4) non elimina l'obbligo del ricorrente di allegare le ragioni della mancata conoscenza.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamata come atto notificato (avviso di conclusione indagini); utilizzata nel contesto della disputa sull'effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per il principio che permette al giudice di disporre il pagamento in favore della cassa delle ammende quando non risulta che l'atto sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui è stato disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza (Sez.1, n.12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01)

    Richiamata per il principio secondo cui, qualora l'istante non adempia all'onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza di un provvedimento regolarmente notificato, l'autorità giudicante può legittimamente rigettare l'istanza senza ulteriori verifiche.

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione in termini richiede che il ricorrente allegi in modo specifico le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; l'onere è di allegazione e la sua omissione può determinare il rigetto senza ulteriori accertamenti.
  • La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è lecita quando il destinatario non è reperibile; tuttavia, essa non preclude automaticamente la possibilità per l'interessato di dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza, purché siano allegati motivi concreti dell'irreperibilità.
  • La semplice nomina successiva del difensore d'ufficio a difensore di fiducia non prova di per sé l'esistenza di contatti o della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Se l'imputato ha eletto un domicilio e risulta irreperibile a quell'indirizzo, l'assenza di spiegazioni configura, di norma, una responsabilità personale che ostacola la concessione della restituzione in termini.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre un versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato e non sia ravvisabile una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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