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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28739/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/12/2021 che aveva confermato la custodia cautelare del Crisai per una serie di truffe ai danni di persone anziane (indotte a consegnare denaro per falsi incidenti stradali). Il difensore ha dedotto: 1) illegittimo diniego della partecipazione a distanza all'udienza del riesame; 2) mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del giudice, che avrebbe accettato acriticamente le valutazioni del pubblico ministero; 3) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della testimone Moschetti, la quale non avrebbe riconosciuto l'imputato in ricognizione fotografica nonostante avesse descritto i tratti somatici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: 1) la richiesta di partecipazione a distanza è infondata perché alla data dell'udienza non esisteva norma che la consentisse (la proroga delle disposizioni emergenziali non ha esteso l'art. 23, comma 5, D.L. 137/2020); 2) la doglianza sulla mancata autonoma valutazione è infondata e, in ogni caso, priva della specificità richiesta in cassazione: la giurisprudenza impone di indicare in quali parti l'omessa valutazione avrebbe inciso sul risultato; inoltre la mancata deduzione di tale vizio nel corso del riesame comporta decadenza; 3) il mancato riconoscimento in ricognizione non esclude l'identificazione ove la prova sia valutata nel suo complesso (testimonianza combinata con altri elementi temporali e di luogo). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e si ordina trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto di detenzione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020

    Usata per giustificare il procedimento con contraddittorio scritto; la Corte rileva che la partecipazione a distanza invocata dal ricorrente non era prevista alla data dell'udienza.

  • D.I. n. 228 del 30 dicembre 2021

    Atto citato per negare che vi fosse proroga della possibilità di partecipazione da remoto prevista dall'art. 23 comma 5 del D.L. 137/2020; la corte ne rileva l'inefficacia rispetto alla richiesta del difensore.

  • art. 23 comma 5 D.L. n. 137 del 2020

    Norma sulle disposizioni emergenziali che consentivano forme di partecipazione non in presenza; la Corte afferma che tale disposizione non era prorogata e quindi non applicabile all'udienza del 31/12/2021.

  • art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.

    Riferito alla nullità per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi: la Corte ricorda che tale nullità è di regime intermedio e va dedotta tempestivamente, pena decadenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

    Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza non determina la rimessione in libertà; la Corte dispone l'invio della copia per gli adempimenti previsti.

  • art. 94 comma 1 bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato come norma collegata per gli adempimenti del direttore dell'istituto a seguito della trasmissione della sentenza.

Massime di principio

  • La partecipazione a distanza a udienze deve poggiare su una norma vigente alla data dell'udienza: senza disposizione espressa la richiesta può essere respinta.
  • In Cassazione contro provvedimenti "de libertate" chi denuncia omissioni motivazionali deve precisare con specificità in quali punti l'omessa autonoma valutazione ha inciso sul risultato decisorio, pena l'inammissibilità per carenza di specificità.
  • Le nullità relative alla mancanza di motivazione sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari vanno dedotte con tempestività (di regola nel procedimento di riesame); se non dedotte in quella sede si possono considerare decedute.
  • Il giudizio sulla identificazione non si basa su un elemento isolato (es. mancato riconoscimento in ricognizione) ma sulla valutazione complessiva degli elementi probatori (testimonianze, riscontri temporali/territoriali, comportamenti degli indagati).
  • L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente condanna alle spese e, nei casi previsti, versamento alla Cassa delle ammende; inoltre la decisione può non comportare la rimessione in libertà e richiedere adempimenti amministrativi presso l'istituto penitenziario.

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