Cassazione Penale, Sentenza n. 28739/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/12/2021 che aveva confermato la custodia cautelare del Crisai per una serie di truffe ai danni di persone anziane (indotte a consegnare denaro per falsi incidenti stradali). Il difensore ha dedotto: 1) illegittimo diniego della partecipazione a distanza all'udienza del riesame; 2) mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del giudice, che avrebbe accettato acriticamente le valutazioni del pubblico ministero; 3) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della testimone Moschetti, la quale non avrebbe riconosciuto l'imputato in ricognizione fotografica nonostante avesse descritto i tratti somatici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: 1) la richiesta di partecipazione a distanza è infondata perché alla data dell'udienza non esisteva norma che la consentisse (la proroga delle disposizioni emergenziali non ha esteso l'art. 23, comma 5, D.L. 137/2020); 2) la doglianza sulla mancata autonoma valutazione è infondata e, in ogni caso, priva della specificità richiesta in cassazione: la giurisprudenza impone di indicare in quali parti l'omessa valutazione avrebbe inciso sul risultato; inoltre la mancata deduzione di tale vizio nel corso del riesame comporta decadenza; 3) il mancato riconoscimento in ricognizione non esclude l'identificazione ove la prova sia valutata nel suo complesso (testimonianza combinata con altri elementi temporali e di luogo). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e si ordina trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto di detenzione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Usata per giustificare il procedimento con contraddittorio scritto; la Corte rileva che la partecipazione a distanza invocata dal ricorrente non era prevista alla data dell'udienza.
D.I. n. 228 del 30 dicembre 2021
Atto citato per negare che vi fosse proroga della possibilità di partecipazione da remoto prevista dall'art. 23 comma 5 del D.L. 137/2020; la corte ne rileva l'inefficacia rispetto alla richiesta del difensore.
art. 23 comma 5 D.L. n. 137 del 2020
Norma sulle disposizioni emergenziali che consentivano forme di partecipazione non in presenza; la Corte afferma che tale disposizione non era prorogata e quindi non applicabile all'udienza del 31/12/2021.
art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.
Riferito alla nullità per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi: la Corte ricorda che tale nullità è di regime intermedio e va dedotta tempestivamente, pena decadenza.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.
art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza non determina la rimessione in libertà; la Corte dispone l'invio della copia per gli adempimenti previsti.
art. 94 comma 1 bis disp. att. c.p.p.
Richiamato come norma collegata per gli adempimenti del direttore dell'istituto a seguito della trasmissione della sentenza.
Massime di principio
- La partecipazione a distanza a udienze deve poggiare su una norma vigente alla data dell'udienza: senza disposizione espressa la richiesta può essere respinta.
- In Cassazione contro provvedimenti "de libertate" chi denuncia omissioni motivazionali deve precisare con specificità in quali punti l'omessa autonoma valutazione ha inciso sul risultato decisorio, pena l'inammissibilità per carenza di specificità.
- Le nullità relative alla mancanza di motivazione sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari vanno dedotte con tempestività (di regola nel procedimento di riesame); se non dedotte in quella sede si possono considerare decedute.
- Il giudizio sulla identificazione non si basa su un elemento isolato (es. mancato riconoscimento in ricognizione) ma sulla valutazione complessiva degli elementi probatori (testimonianze, riscontri temporali/territoriali, comportamenti degli indagati).
- L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente condanna alle spese e, nei casi previsti, versamento alla Cassa delle ammende; inoltre la decisione può non comportare la rimessione in libertà e richiedere adempimenti amministrativi presso l'istituto penitenziario.
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