Sentenza n. 4389/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato -OMISSIS- del 12.10.25 e notificato in data 19.06.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato il 10 aprile 2025 e revocato con decreto del 12 ottobre 2025, notificato il 19 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo formalmente carenza di motivazione, eccesso di potere e mancata valutazione degli elementi rilevanti. Ha sostenuto che la documentazione presentata indicava sempre il medesimo indirizzo e che aveva trasmesso via PEC i chiarimenti richiesti; ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era motivata da un’incoerenza nella domanda: il lavoratore risultava convivente con il datore di lavoro a un indirizzo, mentre nella sezione sulla sistemazione alloggiativa era indicato un diverso indirizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione confermasse l’incoerenza tra l’indirizzo di convivenza dichiarato e quello indicato per la sistemazione alloggiativa; tale discrasia impediva all’Amministrazione di verificare la pertinenza del certificato di idoneità alloggiativa riferito all’unità abitativa sita al civico 64 e giustificava la revoca. Il ricorrente non ha dimostrato di avere fornito chiarimenti idonei dopo il preavviso di revoca: la sola ricevuta PEC non provava il contenuto risolutivo delle comunicazioni e i documenti trasmessi, prodotti dall’Amministrazione, non superavano la criticità. La censura relativa al mancato rilascio del permesso per attesa occupazione è stata dichiarata inammissibile perché inconferente rispetto a un provvedimento di revoca del nulla osta, non di diniego del permesso di soggiorno. Se intesa come contestazione dell’omessa valutazione d’ufficio di quel permesso, è stata comunque respinta nel merito: tale possibilità presuppone un rapporto di lavoro correttamente instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non ricorre quando il rapporto non sia mai sorto. Spese compensate, in ragione dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
All’udienza camerale del 8 settembre 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in sede camerale, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è giustificata quando incongruenze nella domanda relative all’alloggio impediscono all’Amministrazione di verificare la pertinenza del certificato di idoneità alloggiativa presentato.
- Chi deduce di avere fornito chiarimenti in risposta al preavviso di revoca deve dimostrare che le comunicazioni e i documenti trasmessi siano idonei a superare la criticità contestata; la sola ricevuta di consegna di una PEC non prova l’effettivo contenuto chiarificatore.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è dovuto quando il rapporto non è mai sorto.
Come è indicizzato
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