Sentenza n. 833/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - del provvedimento dell’Unione dei comuni Valdera n. 27/CAP del 23.10.2025, notificato in pari data, con cui è stato disposto il rigetto definitivo dell’istanza ex art. 44 del d. lgs. n. 259/2003 presentata da Inwit per l’autorizzazione alla realizzazione della SRB NIN2333 prevista nel PNRR; - di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui: - il parere contrario del Comune di Capannoli prot. n. 49330 del 12.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 49420 del 12.09.2025; - il parere contrario della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 50247 del 17.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 51365 del 22.09.2025; - i pareri negativi della Soprintendenza speciale per il PNRR e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 55416 del 13.10.2025 e il parere negativo del Comune di Capannoli prot. n. 56339 del 17.10.2025 e della coeva nota del SUAP prot. n. 56789 del 20.10.2025; e per l’annullamento o la disapplicazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia e relativa mappa allegata, nonché della deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 alla realizzazione di una stazione radio base funzionale al Piano Italia 5G, unitamente ai pareri comunali e paesaggistici sfavorevoli e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’Unione dei comuni Valdera, fondato sul parere contrario del Comune di Capannoli e sui pareri negativi delle Soprintendenze. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 43, 44, 54 e 49-ter del d.lgs. 259/2003, dell’allegato 12-bis del medesimo decreto, dell’art. 8, comma 6, della l. 36/2001, dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024, e degli artt. 1, comma 2-bis, 10-bis e 14-bis della l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere. Ha sostenuto che l’intervento, destinato alla copertura di aree a fallimento di mercato nell’ambito del Piano Italia 5G e finanziato con risorse PNRR, potesse essere localizzato anche in deroga al regolamento comunale sugli impianti di telefonia e senza obbligo di utilizzare il sito alternativo individuato dal Comune. Ha inoltre contestato che la mancata presentazione del piano di sviluppo delle reti o l’assenza di disponibilità dell’area potessero giustificare il diniego. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, della normativa forestale statale e regionale e dell’elaborato 8B del PIT, sostenendo che l’area non possedesse le caratteristiche di un’area boscata e che le prescrizioni paesaggistiche invocate non fossero applicabili alla stazione radio base. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione sulla natura boscata dell’area; il verificatore ha escluso che il sito ricadesse in un’area qualificabile come bosco o area assimilata a bosco.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato il diniego e gli atti presupposti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024, secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche la localizzazione degli impianti è disposta sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali. La deroga non elimina il procedimento autorizzativo né la necessità di verificare la completezza della documentazione e acquisire i pareri delle autorità competenti, ma impedisce di subordinare la localizzazione all’utilizzo dei soli siti individuati dal Comune o all’assenza di siti alternativi. Il Comune avrebbe potuto legittimamente negare l’autorizzazione soltanto dimostrando che il sito non rientrava nelle aree bianche mappate dal bando; tale dimostrazione non è stata fornita. La situazione debitoria della società, prospettata dal Comune soltanto nelle note processuali, è stata ritenuta generica e comunque estranea alla motivazione del provvedimento impugnato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha valorizzato la verificazione, dalla quale è risultato che l’area non presentava la superficie, la copertura arborea o la vegetazione arbustiva necessarie per essere qualificata come bosco o area assimilata a bosco ai sensi della normativa statale e toscana. Ne è derivata l’illegittimità, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, dei pareri negativi delle Soprintendenze, fondati sull’asserita applicabilità del vincolo paesaggistico relativo alle aree boscate e della disciplina del PIT. Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti; le spese della verificazione sono state poste a carico del Ministero della cultura.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nell’ambito del quale è stato adottato il diniego impugnato.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale [...] fino al 31 dicembre 2026 [...] la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, la localizzazione è vincolata alla posizione dei pixel indicati dal bando e può avvenire in deroga ai regolamenti comunali; il procedimento autorizzatorio resta necessario, ma il Comune non può imporre i soli siti individuati dalla propria pianificazione né richiedere l’assenza di siti alternativi.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
I regolamenti comunali sugli impianti di telefonia possono essere derogati, nel caso esaminato, dal regime speciale previsto per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche.
art. 3 d.lgs. 34/2018
Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea [...] con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
La qualificazione normativa di bosco richiede il rispetto dei requisiti dimensionali e naturalistici previsti dalla disposizione; nel caso concreto la verificazione li ha esclusi.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 34/2018
Sono assimilate a bosco le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive [...] riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale [...] e che non risultano già classificate a bosco.
Le aree assimilate a bosco devono presentare le caratteristiche vegetazionali e gli ulteriori presupposti previsti dalla norma; tali caratteristiche sono state escluse dalla verificazione.
art. 3 l.r. Toscana 39/2000
Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri [...] con una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare [...] una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.
La disciplina regionale integra la definizione di bosco attraverso requisiti dimensionali, di densità e di copertura; il sito non li possedeva.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico ex lege relativo ai territori coperti da foreste e boschi presuppone l’effettiva esistenza in natura di un bosco qualificabile secondo la normativa applicabile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di definire sollecitamente il giudizio nel merito quando tale soluzione soddisfi le esigenze cautelari; il TAR lo ha applicato fissando la trattazione ravvicinata della causa.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina i termini per il deposito delle memorie e delle repliche, richiamati nel giudizio.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Ha comportato il dimezzamento dei termini processuali nel rito applicato.
Massime di principio
- Fino al 31 dicembre 2026, per le stazioni radio base del Piano Italia 5G destinate alla copertura delle aree bianche, la localizzazione degli impianti è determinata dalla posizione dei pixel indicati dal bando di gara e può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. 36/2001.
- La deroga prevista per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche non elimina il procedimento autorizzatorio né la necessità di acquisire i pareri delle autorità competenti, ma impedisce al Comune di subordinare l’autorizzazione all’utilizzo dei soli siti individuati nella pianificazione comunale o all’assenza di siti alternativi; il diniego deve fondarsi sulla dimostrazione che il sito non rientra nelle aree bianche mappate dal bando o su altri ostacoli legittimi e adeguatamente motivati.
- La qualificazione di un’area come bosco ai fini del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004 richiede la sussistenza dei requisiti normativi dimensionali e vegetazionali, nonché, secondo la nozione sostanziale, di un sistema vivente tendenzialmente permanente e caratterizzante la forma del territorio.
- I pareri paesaggistici fondati sull’esistenza di un’area boscata sono illegittimi per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione non accerti adeguatamente i tratti biofisici dell’area e risulti, all’esito della verificazione, che il sito non è qualificabile come bosco o area assimilata a bosco.
- Una circostanza estranea alla motivazione dell’atto impugnato, come una situazione debitoria del richiedente prospettata dall’amministrazione soltanto nel processo, non può integrare successivamente la motivazione del diniego né sostenerne autonomamente la legittimità.
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