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Sentenza

Sentenza n. 14821/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. -OMISSIS- resa sul procedimento n. R.G. -OMISSIS- -passata in giudicato l’-OMISSIS- - recante l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il visto di reingresso in Italia.

Giustizia amministrativa202603083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte della competente sede diplomatico-consolare italiana in Nigeria, della sentenza civile passata in giudicato che ordinava il rilascio del visto di reingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere il visto di reingresso in Italia ed era stato ordinato alla sede diplomatico-consolare di Lagos di rilasciarlo. L'inottemperanza è stata ricondotta al mancato completamento degli adempimenti necessari da parte della sede competente, anche in ragione della permanenza di una segnalazione SIS a carico del ricorrente. Il ricorrente risultava ancora titolare del provvisorio status di richiedente la protezione internazionale e aveva impugnato la decisione negativa della competente Commissione, deducendo l'invalidità della relativa notificazione. La controversia ha quindi riguardato l'elusione o mancata esecuzione del giudicato civile da parte dell'amministrazione e la rilevanza attribuibile alla segnalazione SIS.

La decisione

Il TAR ha ordinato al MAECI e al Ministero dell'Interno di dare esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato, disponendo il rilascio del visto di reingresso al ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia. Il Collegio ha affermato che la permanenza di una segnalazione SIS, pur rappresentata dal MAECI nel corso dell'esecuzione, non determina di per sé una decisione, nemmeno provvisoria, di diniego del beneficio e non vincola automaticamente l'amministrazione. Tra la segnalazione SIS e il diniego del visto non sussiste un collegamento necessario e imprescindibile: l'amministrazione conserva margini di apprezzamento e deve valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della segnalazione rispetto al beneficio richiesto. In presenza del giudicato civile, la sede competente è tenuta a rilasciare il visto, salvo che abbia accertato quale fatto sopravvenuto la perdita definitiva dello status provvisorio di richiedente la protezione internazionale, senza acquisizione dello stabile status di rifugiato. Il TAR ha nominato sin d'ora, in caso di condotta elusiva, il Capo di Gabinetto del MAECI quale commissario ad acta, con il compito di disporre gli adempimenti necessari all'immediato rilascio del visto. Le spese sono state poste a carico del solo MAECI nella misura di 1.000 euro, oltre accessori di legge, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'adempimento della sentenza civile passata in giudicato e per nominare preventivamente un commissario ad acta in caso di condotta elusiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La permanenza di una segnalazione SIS non determina automaticamente il diniego di un beneficio amministrativo, né vincola in modo assoluto l'amministrazione: l'autorità competente deve valutarne concretamente la proporzionalità e l'adeguatezza rispetto al beneficio richiesto.
  • Quando un giudicato civile abbia accertato il diritto di uno straniero al rilascio di un visto di reingresso, l'amministrazione è tenuta a darvi puntuale esecuzione e non può eluderlo mediante la mera permanenza di una segnalazione SIS, salvo l'accertamento di un fatto sopravvenuto incompatibile con il diritto riconosciuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla condotta elusiva o all'inadempimento dell'amministrazione.
  • L'amministrazione può sottrarsi all'obbligo di rilascio del visto imposto dal giudicato, secondo la pronuncia, solo ove abbia accertato la perdita definitiva dello status provvisorio di richiedente la protezione internazionale senza che l'interessato abbia acquisito lo stabile status di rifugiato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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