Ordinanza n. 56/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n.2 del 19 gennaio 2026, relativa all’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, nella parte in cui i bidoni di grandi capacità per i condomini con più di 10 abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale relativa all'attivazione della raccolta differenziata porta a porta, nella parte concernente la collocazione dei bidoni di grande capacità presso le pertinenze dei condomini con più di dieci abitazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti condominiali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale n. 2 del 19 gennaio 2026 relativa all'attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. La contestazione riguarda la previsione secondo cui i contenitori di grande capacità destinati ai condomini con più di dieci abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti; in sede cautelare è emerso il tema della compatibilità della collocazione dei contenitori nell'area condominiale con quanto previsto dal regolamento comunale (RC), sotto i profili spaziale e igienico-sanitario.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. All'esito dell'interlocuzione tra le parti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere parzialmente l'atto, imponendo al Comune di verificare, in raccordo con gli interessati, se la raccolta possa essere organizzata secondo le previsioni del regolamento comunale mediante la collocazione dei contenitori nell'area condominiale, verificandone la fattibilità sotto il profilo spaziale e igienico-sanitario. È stata quindi sospesa la disposizione impugnata in parte qua ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 12 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ne ha applicato i presupposti ritenendoli sussistenti sulla base delle esigenze di verifica della collocazione dei contenitori.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sulla domanda cautelare e sulla regolazione della relativa fase processuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione parziale di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando la legittimità e l'attuazione concreta della misura richiedano una verifica coordinata tra amministrazione e interessati circa la compatibilità spaziale e igienico-sanitaria della soluzione prescritta.
- Quando una misura organizzativa relativa alla raccolta dei rifiuti incide sulle pertinenze condominiali, l'amministrazione deve verificare concretamente, anche in raccordo con gli interessati, la fattibilità della collocazione dei contenitori rispetto agli spazi disponibili e alle esigenze igienico-sanitarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →