Sentenza n. 213/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 125 del 05/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 125 del 5 marzo 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre alle spese legali. Una ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; l'altra per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e la documentazione del passaggio in giudicato, il Ministero non aveva ancora corrisposto tutte le somme dovute. Le ricorrenti hanno chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto con una memoria meramente formale, richiamando la necessità di una nuova richiesta amministrativa tramite procedura telematica e gli avvisi pubblicati sui siti istituzionali per la raccolta delle istanze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato civile. Ha escluso che le ricorrenti fossero tenute a presentare ulteriori richieste mediante la procedura amministrativa telematica o ad attendere senza certezza sui tempi di pagamento, ritenendo che tale pretesa eccedesse i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore e non trovasse fondamento normativo. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, tutte le somme dovute in base alla sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, affinché, decorso inutilmente il termine e su richiesta delle ricorrenti, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori adempimenti amministrativi e contabili necessari. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa: pur riconoscendo le difficoltà degli uffici ministeriali, il TAR ha ritenuto iniqua l'astreinte trattandosi dell'erogazione di un contributo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle docenti dal giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, sarebbe risultata iniqua trattandosi dell'erogazione di un contributo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È richiamato quale termine dilatorio osservato dalle ricorrenti prima di promuovere l'azione esecutiva.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi seriali di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale al giudicato senza poter subordinare il pagamento alla presentazione di ulteriori istanze amministrative non previste dalla decisione giudiziale o da una specifica disposizione normativa.
- I doveri di correttezza e buona fede del creditore nei rapporti con la pubblica amministrazione non impongono di attendere indefinitamente, senza certezza sui tempi, l'esito di procedure amministrative predisposte unilateralmente dall'amministrazione prima di agire in ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'erogazione di un contributo pubblico e alle concrete circostanze organizzative dell'amministrazione, la sua applicazione risulti iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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