Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18443/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Campana è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore di diritto della Interior Top Line s.r.l. (fallita nel 2013), per non aver consegnato, alla dismissione della carica nel luglio 2008, la contabilità relativa al periodo della sua gestione. Ha impugnato sostenendo: 1) che non ha amministrato di fatto dopo la dismissione e pertanto non può essere ritenuto responsabile per la mancata ricostituzione della contabilità da parte del successivo amministratore; 2) che gran parte della contabilità sarebbe andata distrutta per nubifragio (o sottratta) e che manca la prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, essendo la condotta avvenuta molti anni prima del fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente: ha escluso che la posizione 'non essersi più ingerito nella gestione dopo la dismissione' valga a scagionare l'imputato quando la sottrazione/distruzione riguarda il periodo della sua gestione; tuttavia ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché la motivazione della sentenza non ha adeguatamente dimostrato e argomentato la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (ossia la finalità di conseguire un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori). Per tali carenze motivazionali la condanna è stata annullata con rinvio. Decisione resa il 23/3/2022.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2, legge fallimentare

    La fattispecie è configurabile solo se si dimostra che la sottrazione o distruzione dei libri è stata voluta al fine di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori; tale finalità richiede specifica prova e adeguata motivazione della sentenza

  • art. 217 legge fallimentare

    Prevede la bancarotta semplice documentale per la volontaria mancata conservazione dei libri contabili quando non ricorra il dolo specifico richiesto dall'art. 216; la distinzione tra le due fattispecie dipende dall'elemento soggettivo

Massime di principio

  • Per una condanna per bancarotta fraudolenta documentale è indispensabile provare e motivare specificamente il dolo finalizzato a un ingiusto profitto o al pregiudizio dei creditori; la mera mancanza di libri non è sufficiente
  • Se la condotta contestata è avvenuta molti anni prima del fallimento, l'onere probatorio sul dolo specifico è più pregnante e la motivazione deve esplicitare come sia stato accertato quel nesso temporale e psicologico
  • Dichiarazioni in dibattimento che attestino solo una denuncia di evento (es. alluvione) non sostituiscono una prova dell'avvenuta distruzione della contabilità; occorre corrobrazione probatoria
  • La circostanza che l'ex amministratore non abbia più gestito la società dopo la dismissione della carica può essere irrilevante quando l'illecito riguarda documenti della sua gestione: ciò non esonera dall'onere di dimostrare il dolo
  • L'assenza di motivazione adeguata sull'elemento soggettivo può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.