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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02548/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente, confermando così la pretesa impositiva dell'Ufficio. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione a un rogito di trasferimento di un immobile ad uso commerciale a favore di un GEIE, ha rideterminato l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria. Il notaio rogante ha impugnato l'atto sostenendo che il trasferimento fosse soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La CTP ha accolto il ricorso, la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. g), della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/1991, sostenendo che il regime agevolato per i GEIE non vale per qualunque atto da essi posto in essere, ma solo per gli atti propri del tipo indicato dal citato art. 4, ossia quelli relativi alla costituzione e all'organizzazione dell'ente associativo, non anche per una compravendita immobiliare nella quale il GEIE figura come acquirente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. g), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    atti propri dei gruppi europei di interesse economico

    La disposizione si riferisce solo agli atti propri dei GEIE in senso oggettivo, cioè agli atti funzionali alla costituzione e all'organizzazione del gruppo, non a tutti gli atti in cui il GEIE sia parte.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 240/1991

    È evocato nel motivo di ricorso dell'Agenzia insieme alla disciplina tariffaria; la Corte lo richiama nel contesto della ricostruzione complessiva del regime fiscale dei GEIE.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 240/1991

    gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa... scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa

    La norma è letta come coerente con l'interpretazione oggettiva dell'art. 4, lett. g), poiché disciplina in misura fissa solo gli atti propri dei GEIE aventi ad oggetto immobili, non ogni atto traslativo compiuto da un GEIE.

  • art. 9 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato per escludere che gli atti diversi da quelli indicati nell'art. 4 siano totalmente sottratti all'imposta; conferma che la disciplina dell'art. 4 riguarda atti propri dell'ente associativo in senso oggettivo.

  • art. 7 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato in relazione alla nota V) dell'art. 4 come parametro impositivo per specifici atti di costituzione e aumento di capitale mediante conferimenti di proprietà o diritti reali su unità da diporto.

  • regolamento CEE n. 2137/85

    La Corte afferma che il regolamento non impone agli Stati membri un trattamento fiscale di favore per i GEIE rispetto agli enti associativi nazionali; esso rinvia al diritto tributario nazionale per gli altri aspetti fiscali.

Massime di principio

  • L'espressione "atti propri" riferita a un ente associativo deve essere interpretata, salvo chiara diversa previsione, in senso oggettivo e funzionale: ricomprende gli atti strumentali alla costituzione, organizzazione e regolazione interna dell'ente, non tutti gli atti in cui l'ente sia semplicemente parte.
  • Quando il legislatore intende attribuire un beneficio fiscale generalizzato a un soggetto, lo esprime in termini univoci; in mancanza di una formulazione esplicita, un'agevolazione va circoscritta ai soli atti espressamente contemplati dalla norma.
  • La collocazione sistematica di una disposizione tariffaria e il coordinamento con norme speciali e note integrative sono criteri decisivi per delimitare l'ambito oggettivo di un regime agevolativo.
  • Non può desumersi dal diritto dell'Unione un trattamento fiscale di favore automatico per un ente transnazionale, quando il regolamento applicabile rinvii espressamente, per gli altri profili, al diritto tributario nazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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