Cassazione Penale, Ordinanza n. 07930/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena per due degli imputati, ma confermando la condanna per tutti e tre per il reato tentato di violazione di domicilio aggravata. In cassazione, un imputato ha dedotto, con il primo motivo, una censura ritenuta intrinsecamente generica; con il secondo, ha contestato la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sollecitando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Gli altri due imputati, con un ricorso congiunto, hanno proposto un primo motivo giudicato inammissibile perché privo di specificità e meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Anche i motivi residui sono stati ritenuti privi di specificità e diretti a una diversa ricostruzione del fatto; in particolare, le censure sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono state considerate infondate perché il giudice di merito aveva già fornito un congruo riferimento agli elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
artt. 56-614 c.p.
indicano il reato contestato come tentativo del delitto di violazione di domicilio aggravata; il testo non specifica ulteriormente la configurazione fattuale.
art. 132 c.p.
richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti della legge.
art. 133 c.p.
richiamato, insieme all'art. 132 c.p., quale parametro per la determinazione giudiziale della pena.
art. 606 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma il ragionamento della Corte richiama i limiti del giudizio di legittimità e l'inammissibilità delle censure di merito; dal testo non è comunque desumibile una citazione espressa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze generiche o prive di puntuale specificità, soprattutto quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- È preclusa in sede di legittimità una rivalutazione del merito o della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto insufficiente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indica, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica su ogni singolo profilo dedotto.
- Le censure che si limitano a reiterare questioni già dedotte in appello, senza evidenziare specifici errori di diritto o travisamenti della prova, sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di una diversa ricostruzione dei fatti è estranea al giudizio di legittimità se non accompagnata da allegazioni specifiche di travisamento della prova o da vizi motivazionali macroscopici.
Come è indicizzato
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