Cassazione Penale, Sentenza n. 29552/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Rosa impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime 41‑bis. Denuncia violazione di legge (art. 41‑bis, comma 2, Ord. pen. e art. 125 c.p.p.) e carenza/insufficienza della motivazione: il Tribunale avrebbe limitato il controllo alla mera logicità formale del decreto senza valutare concretamente i presupposti per l'applicazione del regime; avrebbe ignorato elementi prodotti dalla difesa (derubricazione del ruolo dell'imputato, revoca della misura di prevenzione, rilievo indebito di acquisizioni operate nei confronti del fratello e altro), confondendo i criteri di prima applicazione con quelli della proroga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale di Sorveglianza per avere svolto un controllo limitato e per non avere esaminato ed argomentato sui fatti e documenti prodotti dalla difesa. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza affinché proceda a nuovo giudizio valutando compiutamente, e non solo in termini di formalità motivazionale, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 41‑bis, tenendo conto dell'intero materiale probatorio e delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 41‑bis Ord. pen.
Il regime differenziato mira a impedire i collegamenti operativi tra detenuti ed organizzazioni criminali; per la sua applicazione sono necessari elementi che consentano una valutazione prognostica della sussistenza di collegamenti con l'associazione, non un accertamento di responsabilità penale, e il giudice deve valutare concretamente la sussistenza di tali presupposti
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione alla violazione della motivazione; la decisione giurisdizionale deve contenere motivazione reale ed effettiva, idonea a rispondere alle deduzioni della difesa
art. 14‑ter Ord. pen.
Strumento del reclamo al Tribunale di Sorveglianza; il giudice del reclamo ha competenza a sindacare non solo la correttezza formale ma anche la sussistenza concreta dei presupposti dell'applicazione o della proroga del regime 41‑bis
Giurisprudenza Corte Costituzionale (es. sent. n. 376/1997, n. 417/2004, n. 186/2018, n. 97/2020)
Precisa che il Tribunale di Sorveglianza esercita un sindacato pieno sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruità della motivazione; distingue tra prima applicazione e proroga ma conferma la necessità di valutazione concreta degli elementi probatori e delle deduzioni del detenuto
Massime di principio
- Il giudice del reclamo (Tribunale di Sorveglianza) deve effettuare una valutazione sostanziale e prognostica degli elementi a fondamento del 41‑bis, non limitandosi a un controllo formale di logicità o congruità della motivazione
- Nella verifica spetta al giudice confrontare criticamente sia gli elementi addotti dall'amministrazione sia quelli prodotti dalla difesa; il rilievo di provvedimenti intervenuti (es. derubricazioni, revoche di misure) deve essere valutato e motivato
- La prima applicazione del 41‑bis e la proroga hanno profili diversi: per entrambe è richiesta motivazione sufficiente, ma occorre distinguere l'accertamento della persistenza del rischio (proroga) dalla verifica iniziale dei collegamenti operativi
- Gli indici come sequestri, misure nei confronti di terzi o attività del clan vanno collegati (con argomentazione) alla concreta capacità del detenuto di mantenere o riattivare collegamenti; elementi indiziari generici non sono sufficienti
- L'onere probatorio non si inverte: non è richiesta la certezza tipica del giudizio penale, ma l'amministrazione deve fornire elementi idonei a una ragionevole previsione; il giudice deve valutare se tali elementi, anche alla luce delle produzioni difensive, sono effettivamente probanti
- In caso di omissioni o valutazioni contraddittorie da parte del Tribunale di Sorveglianza la decisione può essere annullata e rinviata perché sia resa una valutazione motivata e completa
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